Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/03/2020, n. 05751

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/03/2020, n. 05751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05751
Data del deposito : 3 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30910-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ATI - NAVARRA GIACOMO/COEMA S.R.L./EDILT S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2315/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata de1111/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A F E. Rilevato che: Con sentenza in data 16 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello proposto da ATI - Navarra Giacomo/Coema s.r.1./lEdilt s.r.l. - avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 relativa ad IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2011. Riteneva la CTR che l'ATI - Navarra Giacomo/Coema s.r.I./Edilt s.r.l. - fosse «priva di soggettività passiva e che l'attività accertatrice dell'amministrazione finanziaria andava esercitata nei confronti di ogni singola impresa costituente l'ATI. Ad ognuna di esse andava notificato un autonomo e distinto avviso di accertamento mentre l'accertamento notificato solo ed unicamente all'ATI va ritenuto illegittimo». Avverso la suddetta sentenza, con atto del 25 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. LATI - Navarra Giacomo/Coema s.r.I./Edilt s.r.l. - e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non hanno svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2018 n. 30910 sez. MT - ud. 11-12-2019 -2- violazione dell'art. 145, comma 2, e 156 cod. proc. civ., per avere erroneamente la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento in quanto notificata solo all'Associazione Temporanea di Imprese e non a tutte le imprese partecipanti, pur trattandosi di associazione non avente personalità giuridica ed avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo. Il ricorso è infondato. Questa Corte, con sentenza n. 30355 del 2018, ha difatti escluso, che l'Associazione Temporanea di Imprese costituisca un unitario soggetto passivo, in conformità di quanto affermato, in relazione al regime previgente, da Cass. n. 6791 del 2009, decisione posta a fondamento della pronuncia impugnata. In particolare, si è osservato che, sul piano generale, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I.„ ha stabilito (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3, comma 20, poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016) che «Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta». Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 37, comma 14, secondo cui «Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, Ric. 2018 n. 30910 sez. MT - ud. 11-12-2019 -3- gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario». Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare. La costituzione dell'A.T.I è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015). Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, articolo 22, il quale espressamente statuiva che «Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le Ric. 2018 n. 30910 sez. MT - ud. 11-12-2019 -4- imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degn adempimenti fiscali e degli oneri sociali» e, poi, dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione. Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo. Alla stregua di tali principi risulta corretta la decisione della CTR che ha escluso la soggettività passiva dell'ATI - Navarra Giacomo/Coema s.r.l./Edilt s.r.l. e conseguentemente annullato l'atto impugnato, dovendo l'Amministrazione finanziaria notificare autonomi e distinti atti impositivi nei confronti di ciascuna delle imprese costituenti l 'ATI . Il ricorso va dunque rigettato. Stante l'assenza di attività difensiva delle intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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