Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2018, n. 13120
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 21734-2012 proposto da: SISTEMA AMBIENTE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI 124, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;- ricorrente -contro B G;- intimato - avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 10/02/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. L D P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D AS che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato G che ha chiesto l'accoglimento.FATTI DI CAUSA In data 7 marzo 2008 la Sistema ambiente s.p.a. di Lucca (concessionaria del servizio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di detta città) notificava a G B un avviso di accertamento relativo alla TIA (tariffa di igiene ambientale) del 2006. In data 22 giugno 2009 Equitalia Srt s.p.a. notificava a G B cartelle di pagamento relative alla stessa TIA del 2006 nonché a quelle del 2005 e del 2007. Avverso tali atti il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sostenendone l'illegittimità;la società impositrice non si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso, ritenendo che il mancato utilizzo dell'immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi faceva venir meno il presupposto impositivo. Contro tale pronuncia proponeva appello la Sistema ambiente s.p.a. di Lucca la quale si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado. L'appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 02/16/12, con la quale si affermava che la sentenza appellata correttamente avesse riconosciuto che presupposto impositivo della TIA è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati. Inoltre, sempre secondo la sentenza impugnata, l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 che disciplina la TIA, prevedendo la non assoggettabilità a TIA dei locali non produttivi di rifiuti, richiede altresì che quest'ultima circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione, oltre che adeguatamente documentata, circostanza che nella specie era stata provata dal contribuente, il quale aveva presentato una richiesta di esclusione della tariffa il 2 febbraio 2005 ma non l'aveva Ric.n.rg. 21734 del 2012 - Udienza del 1° marzo 2018 ripetuta nel 2006 nulla essendo cambiato relativamente alla situazione dei locali in questione. L'ulteriore vincolo previsto dall'art. 16 del Regolamento comunale in materia, che prescrive che la richiesta di esclusione debba essere ripetuta annualmente pena decadenza dal beneficio (circostanza questa invece non provata dal contribuente), parrebbe eccedere - secondo la sentenza impugnata - quanto previsto dalla normativa statale in materia ed essere in contrasto con l'art. 10 dello Statuto del contribuente e pertanto andrebbe interpretato nel senso che in mancanza di tale comunicazione il contribuente possa pur sempre dimostrare - come avvenuto nel caso di specie - che la situazione precedentemente dichiarata continui a sussistere anche per l'anno successivo a quello cui si riferisce la pretesa impositiva. Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi;il contribuente non si costituiva.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi