Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2022, n. 44673
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T M nato a Genzano di Roma il 03/10/1970;nel procedimento a carico del medesimo;avverso la ordinanza del 14/03/2022 del tribunale di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G N. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 marzo 2022, il tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di T M, avverso l'ordinanza del gip del medesimo tribunale del 21.2.2022, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, accoglieva parzialmente l'istanza, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, T M tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari nonché quello di omessa motivazione sul punto. Il tribunale avrebbe dedotto le esigenze cautelari da una non motivata spregiudicatezza del ricorrente nonché dalla mera possibilità di commettere altri reati, senza però spiegare le ragioni per cui il T, dopo cinque anni dai fatti e svolgendo altro lavoro, potrebbe in concreto e attualmente commettere reati della stessa specie. Nè al riguardo apparirebbero conferenti i precedenti citati dal tribunale, siccome inerenti a diverse fattispecie penali.
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