Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2004, n. 14628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2004, n. 14628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14628
Data del deposito : 30 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERENA MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIALE GIULIO CESARE

14, presso lo studio dell'avvocato M T B, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato A R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CECCUZZI FRANCO, FONDIARIA ASSIC S.P.A.;



- intimati -


avverso la sentenza n. 74/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 05/12/00 e depositata il 13/01/01 750 (R.G. 376/98);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/04/04 dal Consigliere Dott. G M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per l'accoglimento del 5^ motivo ed il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F C evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Maria Assunta S e la SAI Assicurazioni S.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente tra la propria autovettura e l'autovettura condotta dalla S. I convenuti contestavano la domanda. La S chiedeva poi con domanda riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti. Veniva quindi chiamata in causa la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., assicuratore del C. Il Tribunale, a norma dell'art. 2054 c.c., graduava in misura paritaria l'apporto colposo all'evento. Liquidava quindi i danni in favore della S in lire 429.375.000 e in lire 6.150.720 in favore del C. Proponevano appello il C e la Fondiaria Assicurazioni S.p.a.. la SAI Assicurazioni S.p.a. e la S contestavano il fondamento dell'impugnazione. La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva positivamente accertata la prevalente responsabilità di Maria Assunta S e determinava nel 20% la colpa presunta di F C, riducendo da 429.375.000 a 141.750.000, oltre accessori, la somma dovuta dal medesimo e dall'assicuratrice la Fondiaria s.p.a. alla S (tenuta alla restituzione di quanto, percepito in eccesso) e condannava solidalmente la stessa e l'assicuratrice SAI s.p.a. a pagare al C la somma di lire 9.841.152, oltre accessori.
Avverso questa sentenza Maria Assunta S ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. La causa, chiamata in Camera di consiglio sulle conclusioni del P.M. che chiedeva, a norma dell'art. 375 c.p.c., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, è stata successivamente rinviata alla pubblica udienza. La S ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il primo e il quarto motivo, prospettando doglianze connesse, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. sotto il profilo della colpa presunta". La Corte
d'appello aveva accertato sia la colpa a carico della S, e consistente nell'aver tenuto una velocità elevata, sia a carico del C, che aveva invaso l'opposta carreggiata. Ma, una volta accertata la misura della colpa a carico di entrambi i conducenti, non poteva ricorrere al criterio sussidiario dell'art. 2054, secondo comma c.c., che opera soltanto nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento. Peraltro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 104 del codice della strada all'epoca vigente in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, vale a dire, nel ritenere che la colpa del C sia presunta e non dipesa dal mancato rispetto di una norma specifica". La Corte d'appello di Firenze aveva ritenuto che il C avesse violato il precetto che gli imponeva di tenere la propria destra. Nonostante però l'accertamento di questa violazione, la sentenza impugnata aveva ritenuto che a carico dello stesso potesse sussistere un margine di responsabilità sotto il profilo della colpa presunta non avendo l'automobilista dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. La motivazione era dunque contradditoria poiché non si comprendeva se il C era responsabile per non aver tenuto la destra o per non aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Era comunque chiara la responsabilità del C che, violando il codice della strada, viaggiava nell'opposta mezzeria.

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