Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2020, n. 02869

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2020, n. 02869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02869
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29652-2017 propos.o da: RANDAZZO MARIA CARMEL, CRUPI SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

88, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentati e difesi dall'avvocato P L S;

- ricorrenti -

contro

RANDAZZO PIERO, OLIVIERI CESARE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1742/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 7/12/2016;
udita la relazione della causa :svolta nella pubblica udienza in data 2/10/2019 dal Consigliere Dott.' ANTONIETTA S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato P L S.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 94/2012 il Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Paternò «dichia[rò] la risoluzione del contratto di locazione», stipulato (in forma verbale) tra M C R e S C (locatori) e P R e C O (conduttori), avente ad oggetto l'immobile sito in Paternò, alla via Collegio n. 7, di tre vani ed accessori, per il canone di euro 380,00 mensili, condannò i conduttori al rilascio immediato del bene e al pagamento, in favore dei locatori, di euro 380,00 mensili, a decorrere dall'ottobre 2004 e fino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese del primo grado e a quelle di c.t.u.. Avverso detta sentenza P R e C O proposero gravame, chiedendo di dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva e, quindi, di rigettare la domanda proposta nei loro confronti, e, in ogni caso, di tenere conto dei versamenti effettuati di euro 180,00 mensili, con decorrenza dall'effettiva data di inizio del rapporto contrattuale e fino alla data del rilascio, avvenuta nel corso dell'anno 2007, ovvero sino alla data di materiale detenzione dell'immobile, da accertarsi nel corso del giudizio, e fatti salvi i versamenti effettuati. Gli appellati si costituirono chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2016, accolse l'appello e, per l'effetto, rigettò la domanda di risoluzione del contratto di locazione sussistente inter partes per inadempimento dei conduttori, ridusse la somma dovuta dagli Ric. 2017 n. 29652 sez. 53 - ud. 02-10-2019 c? -2- «appellati» (così indicato nel dispositivo della sentenza impugnata, per evidente lapsus calami, recte appellanti), in solido, in favore dei coniugi M C R e S C, in euro 180,00 dal mese di dicembre 2004 al 3 maggio 2013, detratto l'importo di euro 1.100,00 già versato, compensò interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e pose a carico dei coniugi appellati le spese della c.t.u. espletata in primo grado. In particolare, la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenuta provata, in relazione all'appartamento di tre stanze (le trattative tra le parti avevano avuto per oggetto, in alternativa, anche un altro appartamento di due vani, pure dei coniugi Crupi-Randazzo), la stipulazione del contratto di locazione tra gli appellanti, quali conduttori, e gli appellati, affermò che: a) dagli elementi probatori in atti, risultava l'esistenza di trattative tra le parti che avevano portato alla stipulazione del contratto relativo all'immobile di tre stanze con decorrenza dal mese di dicembre 2004;
b) tale contratto, pur se redatto in forma orale, non era nullo, trattandosi di locazione ad uso non abitativo stipulato prima dell'entrata in vigore (gennaio 2005) dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004;
c) doveva ritenersi raggiunta la prova di un canone pari ad euro 180,00, trattandosi di importo non contestato dagli appellanti, tenuto conto che gli appellati non avevano dimostrato l'esistenza di un accordo per un importo maggiore, e che, essendo l'importo del canone lasciato alla libera contrattazione tra le parti, non poteva essere dimostrato a mezzo c.t.u. diretta ad accertare il valore locativo del bene. Pertanto, affermò la Corte di merito, non sussisteva alcun inadempimento dei conduttori, avendo questi dimostrato di voler adempiere al pagamento del canone con vaglia postali, i quali, pur non avendo - ad avviso della Corte di appello - efficacia liberatoria, non essendo stati accettati dal destinatario, valevano ad escludere la mora del debitore ai sensi Ric. 2017 n. 29652 sez. 53 - ud. 02-10-2019 -3- dell'art. 1220 cod. civ., sicché la domanda di risoluzione del contratto doveva essere rigettata. Infine, quanto al pagamento dei canoni, fissato in euro 180,00 mensili, ritenne la Corte territoriale che, risultando che i locatori avevano rifiutato i vaglia postali, i conduttori erano tenuti a pagare il detto importo dall'inizio del contratto (dicembre 2004) alla data del rilascio (avvenuto il 3 maggio 2013), detratto l'importo di euro 1.100, ricevuto dai coniugi R - C, versato come anticipo dei canoni. Avverso la sentenza della Corte territoriale M C R e S C hanno proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi e illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta «Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 primo comma c.p.c. e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per denunciare l'errata applicazione al contratto di locazione in questione del prezzo di euro 180,00 indicato dal conduttore». Ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito avrebbe violato l'art.115 cod. proc. civ. violando il principio dispositivo delle prove, in quanto essi avrebbero offerto «sia una prova piena ... sia una prova presuntiva» di cui avrebbe tenuto conto il Tribunale laddove, nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto «presumibile che le parti abbiano poi concordato il canone per euro 380,00, e cioè quello indicato in citazione». Inoltre, secondo i ricorrenti, nella specie la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. si concretizzerebbe nel fatto che il Giudice di appello, nel ritenere non raggiunta la prova della determinazione del canone in euro 380,00, non avrebbe fatto uso corretto del prudente apprezzamento nel valutare il complesso istruttorio, non avendo Ric. 2017 n. 29652 sez. 53 - ud. 02-10-2019 -4- tenuto conto della prova presuntiva su cui il Tribunale aveva fondato la sua decisione.
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