Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2010, n. 15778
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In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio in materia pensionistica svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza di appello che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 68, lett. a), del r.d. n. 1214 del 1934 diviene inoppugnabile, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della legge n. 89 cit., soltanto con lo scadere del termine di tre anni previsto per la proposizione di tale impugnazione, mentre nei casi in cui sia proponibile la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 68, lett. b), c) e d) del medesimo r.d., la sentenza deve considerarsi definitiva fin dal momento della pronuncia.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. R V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
B L (c.f. BLDLCN47T15D077P), nella qualita' di erede di B D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l'avvocato B D, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 949/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2010 dal Consigliere Dott. R V;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato B che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R GNI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso e compensazione delle spese.
La Corte:
OSSERVA
quanto segue.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d'appello di Firenze e depositato in data 24.5.07 con cui veniva riconosciuta a Baldi Domenico la somma di Euro 15.250,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall'eccessiva durata di un processo civile in materia previdenziale protrattosi in primo ed in secondo grado appello innanzi alla Corte dei Conti dal gennaio 1969 fino al maggio 2003 con l'emanazione della sentenza d'appello e conclusosi con sentenza di revocazione del luglio 2006 con una eccessiva durata di anni trenta e mesi sei.
Baldi Luciano, quale erede di Baldi Domenico ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso il Ministero assume che la domanda di equa riparazione doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio presupposto.
Con il secondo motivo deduce che ai fini della liquidazione dell'indennizzo non doveva tenersi conto del periodo antecedente all'1.8.73.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per nullita' della notifica in quanto effettuata presso lo studio del difensore che aveva difeso Baldi Domenico dopo il decesso di quest'ultimo. L'eccezione e' infondata, non risulta infatti documentato in atti l'avvenuto decesso del predetto Baldi Domenico non avendo il resistente depositato il certificato di morte. Allo stato degli deve...pertanto, ritenersi persistente la legittimazione dell'originario attore,con la conseguenza che Baldi Luciano deve ritenersi privo di legittimazione a stare in giudizio onde il controricorso dal medesimo proposto deve ritenersi inammissibile. Cio' posto, il primo motivo del ricorso risulta inammissibile. E' principio pacifico che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute (Cass. 24358/06),dovendosi intendere per decisione definitiva quella finale che, come tale, e' in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (Cass. 17818/04). In altri termini la definitivita' del provvedimento indica un concetto coincidente con quello di preclusione all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento (Cass. 14286/06), conseguentemente, la domanda di equa riparazione e' proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione e' stata pronunziata, bensi' entro sei mesi dalla data dalla quale non e' piu' impugnabile (Cass. n. 13163 del 2004;
v. anche Cass. n. 17818 del 2004). Nel caso di specie il problema che si pone e' quando una sentenza pronunciata in secondo grado in materia pensionistica dalla Corte dei Conti divenga definitiva in particolare riferimento al giudizio di revocazione che puo' essere proposto contro di essa. A tale proposito va