Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/11/2018, n. 52765

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/11/2018, n. 52765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52765
Data del deposito : 23 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C G A nato a GUARDAVALLE il 23/11/1957 avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 26/09/2017 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 18/12/2012 che aveva condannato C G A alla pena di mesi sei di reclusione per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di p.s. Rilevava la Corte territoriale che dagli atti emergeva che in data 28/07/2010 la polizia giudiziaria aveva effettuato ben otto accessi differenti presso l'abitazione del C - sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di permanere in casa in orario notturno - per i prescritti controlli ma, pur suonando alla porta più volte, non avevano mai avuto risposta;
i ripetuti suoni avevano reso improbabile che dentro la casa non fosse stato udito il campanello e, mentre l'imputato aveva poi dichiarato di essere tornato tardi a casa perché rimasto dal figlio a festeggiare un compleanno, la difesa aveva sostenuto che egli era in casa ma aveva assunto uno psicofarmaco che lo aveva fatto cadere in un sonno profondo;
era stato esaminato il versante di un disturbo di personalità presente nell'imputato, che però non aveva inciso sulla condotta stando alle conclusioni del perito incaricato, atteso peraltro che la condotta di poco successiva era stata lucida. La pena era ritenuta congrua. Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso per cassazione per mezzo del difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il perito non aveva esaminato altra documentazione prodotta dalla difesa,ma la Corte territoriale non aveva considerato questa circostanza e non aveva considerato che il disturbo accertato aveva eliminato la capacità volitiva dell'imputato.
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