Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20350
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La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo).
Sul provvedimento
Testo completo
20350-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente - REGOLAMENTO DI GIOVANNI MAMMONE · Presidente Sezione - GIURIŞDIZIONE AURELIO CAPPABIANCA - Ud. 05/06/2018 - ROBERTA VIVADI - Presidente Sezione - CC BIAGIO VIRGILIO Presidente Sezione - R.G.N. 11582/2017 Con 20350 Rep. -Rel. Consigliere - R M D VIO ем. AO GECO - Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ABERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11582-2017 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESAIO 22, presso lo studio dell'avvocato F A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F B ed ADO PENAZZI;
- ricorrente -
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contro
C D R, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO VIVIANI;
- controricorrente -
- 290 78 nonchè
contro
REGIONE LOMBARDIA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 74038/2011 del TRIBUNAE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere R M D VIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ABERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia affermare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Milano), assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
Edison s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Comune di Rho, chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e di bonifica, posta in essere dal Comune nella zona del territorio comunale denominata « ex Chimica Bianchi»;
le domande sono state formulate in duplice versione, a seconda della prospettazione della lettera del Comune del 18/10/2011 quale atto di ingiunzione ex r.d. 14/4/1910 n.639 ovvero quale mera messa in mora, e la società ha fatto valere il difetto di legittimazione attiva, di legittimazione passiva, e nel merito l' insussistenza di ogni diritto di credito del Comune in relazione alla pretesa fatta valere. Nei fatti, Edison aveva in precedenza impugnato davanti al Tar Lombardia, tra gli altri, il provvedimento dell'11/7/2000, con cui il Comune aveva intimato alla società di provvedere nel termine di gg.30 ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale di detta zona;
il Tar, con sentenza n. ricorso limitatamente all'annullamento dell'ordinanza dell'11/7/2000, h 1808 del 7/7/2011, aveva accolto il solo secondo motivo del primo Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- perché non preceduta dal prescritto avviso procedimentale, dichiarando nel resto inammissibili o infondati i ricorsi riuniti. Successivamente, il Comune aveva comunicato, con lettera in data 18/10/2011, di avere sostenuto la complessiva spesa di euro 1.860.375,68 per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area, che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla Edison, come responsabile dell'inquinamento, e ne aveva intimato il pagamento entro gg.30 dal ricevimento della lettera. Nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, Edison, premesso che l'astratta pretesa di rivalsa del Comune, secondo l'abrogato art. 17 d.lgs. 5/2/1997 n. 22, e ora artt. 239 e ss. d.lgs. 3/4/2006, n.152, presuppone un ordine valido, nella specie annullato e