Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11211
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 10/09/2020 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AN OM, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., ha annullato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 16 luglio 2020, di sequestro preventivo disposto in relazione all'art. 8 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, confermando nel resto il medesimo decreto in relazione alle imputazione provvisorie di cui all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con cui è stato disposto il sequestro della somma di denaro di C 1.008.935. 1.1. il tribunale cautelare, premesso che, in data 6 luglio 2020, in esecuzione di decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di AN IG, padre del ricorrente, era stata rinvenuta nella sua abitazione, e sottoposta a sequestro, la somma di denaro contante di C C 1.008.935;
che, in data 16 luglio 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore convalidava il sequestro preventivo operato in via d'urgenza ed emetteva decreto di sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod.proc.pen., della somma di denaro in oggetto, nei confronti di AN IG, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen., e che, in pari data, su richiesta del Pubblico Ministero disponeva sulla medesima somma di denaro, il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen. trattandosi di beni di cui è obbligatoria la confisca ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi da 2 a 5), ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 2 cit. atteso che la società AN RV srl, di cui il ricorrente è legale rappresentante, aveva operato con società cartiere negli acquisti dei prodotti petroliferi, il cui meccanismo aveva consentito l'evasione di Iva in quanto, proprio per il meccanismo delle c.d. frodi a carosello, l'iva, non versata all'erario dalle società cartiere, era stata in realtà retrocessa al AN in contanti, meccanismo per il quale il AN aveva utilizzato nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2018 e 2019, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 2 e 3) e ha confermato il sequestro delle somme di denaro contante quale profitto del reato tributario di cui è obbligatoria la confisca, oltre al fumus del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. a carico del padre AN IG e il periculum in mora per il mantenimento del sequestro impeditivo sulla medesima somma.
2. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in ordine alla insussistenza