Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2021, n. 40048

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2021, n. 40048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40048
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7624/2013 R.G. proposto da S M s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A V, presso il cui studio in Roma, via F.Siacci, n. 4, è elettivamente domiciliata giusta procura speciale a margine del ricorso – ricorrente – contro 1 Cons.Est.Luigi D’O RGN 7624/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 7624/2013 Numero sezionale 876/2021 Numero di raccolta generale 40048/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 75/8/2012, depositata il 14 settembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2021 dal Consigliere Luigi D'O, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, legge n. 176/2020. Lete le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (n.214/13/2011), che aveva accolto il ricorso presentato dalla S M s.p.a. contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini Ires, per l’anno 2006, avendo la contribuente, quale società consolidante, indicato nella dichiarazione dei redditi del gruppo per l’anno 2006 un importo maggiore rispetto a quello indicato dalla società consolidata A.S.Bari, per la stessa annualità nella propria dichiarazione dei redditi. Il giudice d’appello evidenziava che la società contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi del gruppo una perdita fiscale, attribuita alla consolidata A.S.Bari, pari ad euro 7.443.748,00, 2 Cons.Est.Luigi D’O RGN 7624/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 7624/2013 Numero sezionale 876/2021 Numero di raccolta generale 40048/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 maggiore di quella effettivamente riportata nella dichiarazione dei redditi della consolidata, indicata in euro 7.055.272,00. La società consolidante, quindi, si era autonomamente discostata dal risultato indicato dalla consolidata. Il presunto errore commesso dalla consolidante “doveva necessariamente essere ben noto alla consolidante potendo essa operare esclusivamente sulla base dei risultati della consolidata”. La contribuente non aveva posto rimedio all’errore;
sicché venivano meno i presupposti valutati dal giudice di prime cure, riguardo alla pretesa violazione del principio della collaborazione e della buona fede, nonché di affidamento dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. L’errore non era puramente formale, in quanto determinante un risultato d’esercizio diverso nel bilancio della consolidata e, come tale, sanabile, ex art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, con il ravvedimento operoso da parte dell’A.S.Bari e “giammai dalla consolidante S M”. Era, poi, del tutto ingiustificato il ritardo con cui, pur essendo nota la difformità dell’indicazione dell’importo, la A.S.Bari aveva prodotto la documentazione integrativa solo in data 14 aprile 2011, ben oltre il termine perentorio stabilito dal comma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998. Non era possibile rettificare la dichiarazione della società consolidata, né sussisteva l’ipotesi di litisconsorzio necessario tra consolidante consolidata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente.

3.Ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

4.All’udienza dell’11 luglio 2019 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in quanto il difensore della società ha allegato l’intervenuta conclusione della transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 182-ter l.f. (concordato preventivo con 3 Cons.Est.Luigi D’O RGN 7624/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 7624/2013 Numero sezionale 876/2021 Numero di raccolta generale 40048/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 transazione fiscale), chiedendo il rinvio dell’udienza per il deposito della transazione.

5.All’udienza dell’8 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Anzitutto, si rileva che, nonostante la concessione del rinvio dell’udienza per consentire al difensore della società di depositare l’eventuale transazione fiscale sottoscritta dalle parti ai sensi dell’art. 182-ter l.f., nessuna delle parti in giudizio ha presentato l’istanza di discussione orale né ha depositate memoria scritta. Inoltre, né dalla stampa del SIC (Sistema Informativo Cassazione) di questa Corte né dal prospetto del “Ruolo Udienza con Atti”, risulta il deposito di alcun documento da parte della società o dell’Agenzia delle entrate. Entrambe le parti hanno ricevuto la comunicazione di fissazione dell’udienza pubblica a mezzo pec il 9 ottobre 2021. Negli atti del fascicolo sono presenti:la domanda di transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. presentata dalla società del 19 giugno 2014: l’integrazione della domanda di transazione fiscale del 18 maggio 2015;
il provvedimento di accoglimento della Agenzia delle entrate, con la previsione di condizioni e clausole di risoluzione di diritto della transazione al verificarsi di determinati eventi (tardivi pagamenti;
rigetto della omologazione del concordato preventivo;
annullamento del concordato in caso di sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo ex artt. 186 e 138 l.f.);
richiesta del difensore della società alla stessa S M in data 5 giugno 2019 per conoscere “lo stato e il contenuto di eventuali atti di transazione fiscale”. 4 Cons.Est.Luigi D’O RGN 7624/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 7624/2013 Numero sezionale 876/2021 Numero di raccolta generale 40048/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 1.1.Con il primo motivo di impugnazione la società contribuente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 36-bis, 3º comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 10, primo comma, della legge n. 212 del 2000, nonché degli articoli 53 e 97 Costituzione, in relazione alla statuita legittimità dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento emessa nei confronti della società contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. In particolare l’Agenzia delle entrate non ha tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla società contribuente, a seguito della ricezione dell’avviso di irregolarità, in ordine alla corretta determinazione della perdita fiscale da dover prendere in considerazione pari ad euro 7.443.748,00, come indicato nel modello CNM - redditi 2006, presentato dalla S M, come confermato inequivocabilmente dallo stesso bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 dell’A.S.Bari, società consolidata. Tra l’altro, le informazioni e i dati contenuti nel bilancio d’esercizio dell’A.S.Bari erano certificati dalla BDO Sala Sclesi Farina s.p.a. (BDO), società di revisione e certificazione contabile iscritta all’albo Consob. Il bilancio della consolidata A.S.Bari era stato depositato presso il registro delle imprese in data precedente alla presentazione del proprio modello di dichiarazione;
la consolidata A.S.Bari aveva presentato il proprio modello unico SC 2007 – Redditi 2007 - in data 1° ottobre 2007, mentre la S M aveva presentato il modello CNM 2007 in data 28 settembre 2007, quindi prima della dichiarazione dei redditi della consolidata. La società contribuente, dunque, aveva tenuto conto, invece, non della dichiarazione dei redditi della A.S.Bari, per l’anno 2006, depositata successivamente, ma del bilancio di esercizio della consolidata, nel quale la perdita fiscale era indicata correttamente. Vi era, quindi, una discordanza tra la dichiarazione dei redditi della consolidata A.S.Bari ed i dati 5 Cons.Est.Luigi D’O RGN 7624/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 7624/2013 Numero sezionale 876/2021 Numero di raccolta generale 40048/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 derivanti dal bilancio di esercizio della medesima consolidata. Peraltro, l’Agenzia delle entrate, ove avesse ritenuto la documentazione fornita, dopo l’avviso di irregolarità, inidonea a rilevare con immediatezza l’errore per l’eventuale necessità di un’attività interpretativa e/o di indagine, avrebbe dovuto emettere un accertamento motivato, e non utilizzare la procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, utilizzabile solo in caso di palesi errori materiali, ossia per correggere errori di calcolo commessi dai contribuenti.
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