Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36311

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36311
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATTI SERGIO nato a VILLAMAR il 27/05/1966 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D N che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato G N conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. MfD

RITENUTO IN FATTO

1. A S T è ascritto il reato di omicidio preterintenzionale di A M V, colpito, il 12 novembre 2008 all'interno della casa circondariale di Livorno dove entrambi erano reclusi, con una gomitata a causa della quale la vittima perdeva l'equilibrio e cadeva precipitando da una rampa di scale, urtando violentemente il capo e procurandosi gravi lesioni cranio- encefaliche, che lo portavano alla morte il 10 febbraio 2009. All'esito dei giudizi di merito, veniva identificato l'imputato come il soggetto che aveva colpito la vittima, facendola cadere dalle scale, sulla base delle dichiarazioni del detenuto T, che aveva assistito al fatto e aveva fornito elementi che avevano consentito di individuare con certezza l'imputato. Il verbale delle dichiarazioni rese dal T era stato acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendosi il testimone reso irreperibile.

2. Con sentenza in data 7 dicembre 2018 la quinta sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, disponendo il rinvio per nuovo giudizio. In particolare, la sentenza rescindente, riconosciuta la legittimità dell'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da T nel corso delle indagini preliminari, ne aveva, però, ritenuta la inutilizzabilità ai fini di una pronuncia di condanna in assenza di elementi a conferma dell'accusa. In fatto, era stato accertato che l'irreperibilità del T era stata frutto di una libera scelta del teste, che, indagato in altro procedimento e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel 2015 era evaso facendo perdere le tracce di sé. In diritto, la quinta sezione ha rilevato che la norma di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. non consentiva che un giudizio di condanna fosse fondato esclusivamente o in misura determinante sulla base di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio. La condanna era stata fondata, quanto meno in misura determinante, sulle dichiarazioni del T, unica fonte di prova diretta di accusa, e dunque è stato ritenuto necessario rinnovare il giudizio onde procedere ad una nuova valutazione del residuo compendio probatorio.

3. Con sentenza in data 18 novembre 2019 la Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che il compendio probatorio, diverso dalle dichiarazioni testimoniali di Issam Tini, integrava un quadro indiziario idoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, quadro indiziario rispetto al quale le dichiarazioni di T costituivano elemento di positivo riscontro. In fatto, era stato accertato, anche tramite le osservazioni del consulente medico legale, che la caduta dalle scale del V non era stata accidentale, bensì determinata da una forza esterna che gli aveva fatto perdere l'equilibrio, facendolo cadere all'indietro. Il responsabile della caduta doveva quindi essere individuato in uno dei detenuti assieme ai quali V stava salendo le scale per rientrare in cella. Con riguardo all'imputato, era emerso, tramite testimonianze, che poco prima del fatto, durante l'ora d'aria, egli aveva avuto un litigio verbale con la vittima. Il teste K M, pure detenuto, aveva dichiarato che, trovandosi a salire le scale, aveva sentito dietro di sé il rumore della caduta, di essersi immediatamente voltato, vedendo V a terra sul pianerottolo e un detenuto salire di corsa le scale, riconoscendo poi detto detenuto nell'imputato. Il giudice del rinvio ha quindi ritenuto che la condotta tenuta da T nel contesto del fatto - essersi allontanato di corsa proprio mentre la vittima cadeva - era significativa di una sua responsabilità, dato che era riscontrato dall'esistenza di un movente - la ritorsione per il recentissimo litigio. Inoltre, T, nelle indagini preliminari aveva negato anche il precedente litigio, rilasciando una dichiarazione falsa, compatibile con la volontà di allontanare da sé sospetti. Rispetto a siffatto, già probante, quadro indiziario, la prova diretta costituita dalla testimonianza di Issam T, che aveva assistito al fatto e aveva riferito di aver visto che la vittima aveva perso l'equilibrio a causa del colpo ricevuto da altro detenuto che era subito scappato, e che era stato identificato nell'imputato, costituiva elemento che andava a confermare il delineato quadro indiziario.
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