Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 02528
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E E nato in Turchia il 13/11/1985;avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia del 13/01/2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G P;letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M F L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusione scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., del difensore avv. P B, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.E E propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia del 13 gennaio 2022, che lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo decreto, nonché di quelle di cui all'art.1 della legge 68/2007. 2.11 ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di nullità assoluta, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. Secondo il ricorrente, quindi, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato.
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