Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 07865
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Testo completo
te SENTENZA sul ricorso proposto da: BERRUTI CRISTINA nato a TORINO il 18/05/1971 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di BERRUTTI CRISTINA è presente l'avvocato P V del foro di TORINO il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, chiede di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.B C ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello non ha valutato le censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, erroneamente confermando la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. In relazione al delitto di cui all'art. 189 cod. strada erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'incidente stradale oggetto del procedimento. Non è stata inoltre accertata la sussistenza del dolo in capo all'imputata, la quale non era consapevole, al momento dell'allontanamento, del sinistro verificatosi, come risulta dalla testimonianza del passeggero dell'auto nonché del fratello della persona offesa. Infatti, l'imputata non ha urtato la persona offesa e comunque non se ne è accorta e per questo non si è fermata neanche quando è stata raggiunta dal B. Comunque l'imputata si è fermata e poi si è allontanata soltanto perché ha ritenuto che fosse in atto un tentativo di truffa ai suoi danni.
2.1.Vi erano poi i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, dichiarato
udita la relazione svolta dal Consigliere E D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di BERRUTTI CRISTINA è presente l'avvocato P V del foro di TORINO il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, chiede di annullare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.B C ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello non ha valutato le censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, erroneamente confermando la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. In relazione al delitto di cui all'art. 189 cod. strada erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'incidente stradale oggetto del procedimento. Non è stata inoltre accertata la sussistenza del dolo in capo all'imputata, la quale non era consapevole, al momento dell'allontanamento, del sinistro verificatosi, come risulta dalla testimonianza del passeggero dell'auto nonché del fratello della persona offesa. Infatti, l'imputata non ha urtato la persona offesa e comunque non se ne è accorta e per questo non si è fermata neanche quando è stata raggiunta dal B. Comunque l'imputata si è fermata e poi si è allontanata soltanto perché ha ritenuto che fosse in atto un tentativo di truffa ai suoi danni.
2.1.Vi erano poi i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, dichiarato
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