Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 00674

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 00674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00674
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 24508-2012 proposto da: GIUFFRIDA FLAVIO GFFFLV62L16C351K, BAGLIERI GIORGIO BGLGRG48A16C351A, MIRAPONTE FRANCESO MRPFNC50L28A026R, VENTURA SANTO VNTSNT46H21C351M, PAGANO ATTILIO PGNTTL55H04I548F, BONACCORSI FERDINANDO BNCFDN58M03C351Z,

CAMPOLO ROSARIO

2017 CMPRSR57H10C351P, ITALIA ANGELO TLINGL49E20B787A, 3969 PORTALE GIUSEPPE PRTGPP57D30C351Z, MOTTA ARMANDO MTTRND57H26C351D, CAMPOLO EUGENIO CMPGNE62S10C351R, DI STEFANO ALFIO DSTLMR58E16C351P, RUBBINO GIUSEPPE RBBGPP56E19H175G, CENSABELLA ANTONIO CNSNNN45D03E536J, STANCAMPIANO SALVATORE STNSVT62T17C351F, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato L S, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

CUNE DI C, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato W P, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 417/2012 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 10/05/2012 R.G.N. 942/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto. • R.G. 24508/2012

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 10/5/2012, a conferma della decisione del locale Tribunale n. 2166/2007 ha rigettato la domanda di Flavio Giuffrida e altri, tutti geometri dipendenti del Comune di Catania, inquadrati nella Categoria C del c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni ed Enti locali. La domanda degli appellanti era volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'ex settima qualifica funzionale dalla data di assunzione e nella Categoria D dall'éntrata in vigore del c.c.n.l. 1994/1997, con condanna del Comune alle differenze retributive, anche eventualmente, e in subordine rispetto all'accoglimento della domanda principale, quale conseguenza risarcitoria ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. Il tema veniva altresì sollevato dagli appellanti sotto il profilo del riconoscimento del superiore inquadramento. La Corte territoriale ha negato il diritto in capo ai ricorrenti al riconoscimento delle mansioni direttive, sia sotto l'aspetto del superiore inquadramento che sotto quello della maggiore retribuzione, giusta il divieto espresso sancito dall'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, e procedendo al confronto tra le declaratorie dei profili C e D, contenuti nella fonte collettiva del 31/3/1999, Tabella A allegata, ha accertato la correttezza dell'inquadramento adottato dal Comune e la conseguente infondatezza delle pretese degli appellanti. La Corte ha inoltre ritenuto non provato il requisito dell'elevata responsabilità delle mansioni svolte dagli stessi, che avrebbe in ipotesi reso applicabile l'art. 40, co.2, del d.lgs. n.165/2001, il quale prevede che i contratti collettivi di comparto possono riservare discipline differenziate alle figure professionali con compiti di elevata responsabilità, nelle professioni ove è richiesta l'iscrizione ad albi professionali. Avverso tale decisione interpongono ricorso Flavio Giuffrida e altri con due \,, censure, cui resiste con tempestivo controricorso il Comune di Catania. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
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