Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2021, n. 12096
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/s~ le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE / r
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata del 19 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Venezia - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della decisione della stessa Corte territoriale in data 22 gennaio 2018, statuito con sentenza n.25201/2019 della Prima sezione di questa Corte - ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 23 maggio 2008, con la quale è stata applicata ad ON CE AN la pena, concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di aggiotaggio in concorso, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione.
1.1. Secondo la ricostruzione resa nella sentenza impugnata, i fatti riguardano il compimento di operazioni simulate e altri artifici, concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie Antonveneta, tra cui l'acquisto, sul mercato telematico, delle azioni medesime, tramite l'interposizione fittizia di persone fisiche (tra cui il AN), in favore delle quali venivano aperti e intestati, presso altri istituti (AN Popolare di Lodi, di seguito B.P.L., e Bipielle Suisse), conti correnti, con abbinati dossier titoli;
su di essi, di fatto, operavano gli istituti stessi (i finanziamenti per l'acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), in modo da occultare l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di B.P.L. nel capitale di Antonveneta. Il AN, in particolare, secondo l'imputazione, faceva parte, assieme a numerosi coimputati, del gruppo c.d. dei «LO», ossia dei soggetti reclutati direttamente dai vertici di B.P.L. (IE NI, FR NI, LV EL) per attuare, con le modalità sopra descritte, la «scalata» ad Antonveneta.
1.2. Una prima richiesta di revisione era stata avanzata all'esito dell'assoluzione dei coimputati - facenti parte della medesima compagine di investitori (c.d. LO), correntisti di AN Popolare di Lodi e da questa finanziati per l'operazione speculativa - pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, deducendosi in primis il contrasto tra giudicati tra siffatta statuizione liberatoria nel merito e la sentenza irrevocabile emessa a carico del AN e, comunque, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630, comma 1, lett. C), in considerazione dell'impatto sul giudicato delle nuove prove addotte dalla difesa, ed acquisite nel separato procedimento.
1.2.1. Decidendo sul ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia in data 18 febbraio 2016, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata, questa Sezione (sentenza n. 51274 del 3 ottobre 2016) aveva dichiarato inammissibile il (primo) motivo di ricorso, con riferimento alla deduzione del contrasto di giudicati, reputando ineccepibile la declaratoria di inammissibilità, statuita dalla Corte bresciana, per essere «basata sulla rilevazione di un dato di "percezione immediata" e cioè quello della impossibilità di apprezzare l'accertamento di fatti diversi nel contenuto, da un lato, della sentenza di patteggiamento riguardante AN e, dall'altro, nel contenuto della sentenza riguardante i coimputati, assolti per non aver commesso il fatto».
1.1.2. E', invece, pervenuta ad opposta conclusione in relazione alla legittimità della prescelta procedura de plano, con riferimento alla diversa causa di revisione prospettata ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lett. C);
ha, al riguardo, rilevato come «il tipo di valutazione demandato alla sede del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen è quello che può essere formulato, con esiti concludenti, senza andare oltre i confini della sommaria delibazione, sebbene debba essere fondato sulla rilevanza in concreto e non solo in astratto della nuova prova, quando il caso dedotto sia quello della lett. C dell'art. 630 cod. proc. pen»;
e, richiamata la natura della sentenza di cui si è richiesta la revisione, ha osservato come la valutazione della sopravvenienza o meno di "prova nuova rilevante" dovesse essere condotta nel rispetto della regola di giudizio declinata dall'art. 129 cod. proc. pen., come richiamata e da applicarsi al rito del patteggiamento ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen., sotto tale profilo rilevando come l'inammissibilità della richiesta di revisione, pronunciata inaudita altera parte, fosse stata «fondata su un apprezzamento che non è stato il frutto di una sommaria delibazione, sembrando piuttosto una anticipazione della valutazione di merito». Si è, in particolare, rilevato come la delibazione avesse investito «la attendibilità di talune delle prove dichiarative nuove indicate dalla parte (dichiarazioni di NI e NI in dibattimento)», omettendo di considerare se eventualmente la consulenza di parte del prof. PE fosse fondata su dati nuovi e rilevanti nel senso anzidetto. Con particolare riferimento a quest'ultima, si è reputato che «non risulta cioè affermato che sarebbe basata su elementi esaminati in precedenza dal giudice, sicché non può dirsi neppure che, nel caso di specie, il giudizio di manifesta infondatezza per l'assenza di prova nuova sia stato fondato sul principio - pure espresso dalla giurisprudenza di questa Corte - per cui in tema di revisione, le valutazioni contenute in una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito, risolvendosi, altrimenti, nella reiterazione di una apprezzamento già manifestato, in violazione del principio della improponibilità nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni già note». Ha, pertanto, annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame sui punti richiamati alla Corte d'appello di Venezia.
1.2. Nel conseguente giudizio di rinvio, celebrato nelle forme di cui all'art. 636 cod. proc. pen., la Corte territoriale designata, con sentenza del 22 gennaio 2018, ha ribadito l'inammissibilità della richiesta di revisione.
1.2.1. La Prima sezione di questa Corte, con la sentenza indicata, ha ritenuto preclusa la deduzione relativa al capo di cui all'art. 630, comma primo, lett. A), reputando, invece, sussistente l'error in procedendo denunciato quanto all'applicazione - quale parametro di delibazione del novum in tema di revisione della sentenza di patteggiannento - della regola di giudizio declinata dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.. Ha, a tal fine, precisato come, in sede di applicazione della pena tra le parti convenuta e quale limite al recepimento dell'accordo in sentenza, rilevi il comma 1 dell'art.129 cod. proc. pen., cui deve intendersi, in particolare, riferito il richiamo contenuto nell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle «cause di non punibilità» ivi sancite (riferite all'insussistenza del fatto, alla mancata sua commissione da parte dell'imputato, alla mancata sua qualificazione come reato, al difetto di illiceità penale, all'intervenuta estinzione del reato o al difetto di una condizione del procedere), sicché, prima di dare seguito al concordato, deve, di esse, espressamente verificare la mancata ricorrenza, non entrando direttamente in gioco, nella valutazione da effettuare ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., il parametro della «evidenza» probatoria, che l'art. 129 richiama, al comma 2, solo allorché risulti al giudice l'esistenza di una causa estintiva del reato, e che impone al medesimo di astenersi dal rilevarla (assolvendo invece nel merito) nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza o liceità penale, ovvero la non commissione del fatto medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile Ha, pertanto, disposto il rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte distrettuale veneziana.
1.2.2. Con la sentenza impugnata del 19 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione. Comparando gli elementi indiziari sui quali l'imputato si era determinato alla richiesta di applicazione della pena con quelli introdotti con l'istanza di revisione, la Corte veneziana ha, innanzitutto, escluso il carattere di novità della consulenza redatta dal Prof. PE nel separato procedimento ordinario e della deposizione della teste EL, oltre che delle dichiarazioni dei coimputati NI e EL;
indi ha reputato come la piattaforma dimostrativa sulla quale si era formato l'accordo fosse rimasta indenne, sì da esclude la necessità del proscioglimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen..2. Avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso il AN, con atto a firma del difensore, Avv. Carlo Enrico Paliero, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato motivo - introdotto dalla ricostruzione degli epiloghi decisori resi nelle precedenti fasi, dall'esito del procedimento celebrato a carico dei coimputati e dalla disamina della contestazione - deduce vizio della motivazione, sub specie di contraddittorietà e illogicità, sotto plurimi profili.
2.1.1. Denuncia, in primis, il ricorrente un rilevante vulnus motivazionale, nella misura in cui la Corte