Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11111
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIMBOI GINA nato il 11/12/1978 avverso la sentenza del 19/07/2021 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avv. M E D F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. G R, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 19 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 14 gennaio 2010, dal Tribunale di Udine, l'ha condannata alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen.
2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. Le dichiarazioni con le quali, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il coimputato H N ha affermato che la vettura oggetto dell'attività di riciclaggio era nella disponibilità della RIMBOI, sarebbero inutilizzabili in quanto la difesa di entrambi i correi era svolta dal medesimo legale nonostante l'evidente incompatibilità delle due posizioni processuali. La difesa lamenta
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avv. M E D F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. G R, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 19 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 14 gennaio 2010, dal Tribunale di Udine, l'ha condannata alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen.
2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. Le dichiarazioni con le quali, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il coimputato H N ha affermato che la vettura oggetto dell'attività di riciclaggio era nella disponibilità della RIMBOI, sarebbero inutilizzabili in quanto la difesa di entrambi i correi era svolta dal medesimo legale nonostante l'evidente incompatibilità delle due posizioni processuali. La difesa lamenta
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