Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2003, n. 12901

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2003, n. 12901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12901
Data del deposito : 4 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L

Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VSI CIVICI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V - Presidente CALFAPIETRA - R.G. N. 18418/00 Dott. V COLARUSSO - Consigliere Cron..26783 Dott. S BNI Consigliere www Rep. - Rel. Consigliere Dott. R M T - Ud. 27/03/03 Dott. L M DI CLSO -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA +2 sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE SEPARATA ROIO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCLLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati RODOLFO LUDOVICI, GABRIELLA LOPARDI, giusta delega in atti; - ricorrente contro UNIVERSITA' STUDI L'AQUILA, in persona del Rettore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 12, presso lo studio dell'avvocato AVV. PORTOGHESI2003 521 GEN. STATO, difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE -1- DELLO STATO, giusta delega in atti; - controricorrente nonchè contro COMUNE L'AQUILA, in persona del sindaco p.t. Biagio Tempesta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, l'Avvocatopresso LORIZIO ATHENA MARIA, difeso dall'avvocato EGIDIO D'ANGELO, giusta delega in atti; - controricorrente contro TOTANI ANNA, PERILLI GIULIANA; - intimate avverso la sentenza n. 16/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito l'Avvocato D'ANGELO EGIDIO per il Comune L'Aquila che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 e notificata il 28 giugno 1991, il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, ritenuto che l'Università degli Studi de L'Aquila aveva acquisito una vasta area della pineta di Roio senza titolo giuridico, e che quindi appariva abusivo in ordine аil comportamento terreni appartenenti al demanio di uso civico, ordinava citarsi a comparire dinanzi a sé il Comune de L'Aquila e l'Università de L'Aquila, per sentire dichiarare la natura demaniale dei terreni occupati e la nullità degli atti di disposizione relativi. Con successiva ordinanza in data 4 settembre 1991 il Commissario, tra l'altro, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della speciale rappresentanza della frazione di Roio, da nominarsi a cura del Presidente della Regione Abruzzo, dato il conflitto di interessi con il Comune de L'Aquila. L'Università degli Studi de L'Aquila, costituitasi, assumeva che i terreni in questione erano stati sdemanializzati con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 6 giugno 196, con il quale i era altresì disposto che il 3 prezzo di vendita sarebbe stato investito in opere generale per la popolazione di interesse frazionale. Il Comune de L'Aquila, richiamate le stesse premesse di fatto, deduceva che le somme ricavate dalla vendita sarebbero state utilizzate per la realizzazione del Parco urbano di Monteluco di Roio. Nel giudizio intervenivano la speciale rappresentanza per l'ammministrazione separata dei beni civici della frazione di Roio e vari abitanti di tale frazione. Con sentenza in data 14 ottobre 1997 il Commissario dichiarava la validità ed efficacia del decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste dell' 8 giugno 1962, del contratto preliminare di vendita stipulato dal Comune de L'Aquila con l'Università degli studi della stessa città, nonché degli atti conseguenti. Contro tale decisione proponevano reclamo l'Amministrazione separata di Roio, A T e G P, deducendo che il decreto ministeriale in data 8 giugno 1962 era stato emesso a fini di lottizzazione residenziale (mai attuata) diversi dalla realizzazione della facoltà 4 universitaria di ingegneria e, comunque, senza l'assenso dei cittadini residenti nella frazione. Con sentenza in data 31 maggio 2000 la Corte di appello di Roma dichiarava il reclamo inammissibile, violazioneper 4dell'art. 1. 9 essere statoluglio 1930 n. 1078, per non notificato a tutte le parti che, presenti in primo grado, avevano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata. In particolare il reclamo non era stato notificato a S G, L F e Di Carlo Patrizia, componenti del Comitato per la valorizzazione di Roio, che avevano dichiarato di non essere assolutamente contrarie al sorgere delle strutture universitarie, ma avevano chiesto che dalla perdita dei terreni venissero alla popolazione, oltre alle somme derivanti dalla vendita, anche benefici dall'indotto, sia dal punto di vista economico che sociale. Si trattava, quindi, una posizione contrastante con quella dei reclamanti e "in parte qua" adesiva alle ragioni del Comune e dell'Università de L'Aquila. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, l'amministrazione 5 separata di Roio. Motivi della decisione inammissibile, sulla base di un Il ricorso duplice ordine di considerazioni. Da lato,un non risulta che il legale rappresentante della Amministrazione separata di Roio sia stato autorizzato a proporre il ricorso li per cassazione, con apposita deliberazione, cui necessità è stata affermata da questa S.C. con sentenza 13 agosto 1980 n. 4929. Dall'altro, in base all'art. 26, secondo comma, 1. 16 giugno 1927 n. 1766, nonché in base all'art. 64, r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, allasecondo comma, amministrazione separata dei beni di uso civico frazioni si applicano leappartenenti a disposizioni della legge comunale e provinciale, e quindi, nella specie, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, era necessario che con riferimento alla eventuale deliberazione a proporre ricorso per cassazione fosse intervenuta la apposita autorizzazione, la quale, invece, dagli atti non risulta essere stata mai rilasciata. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità. 6

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