Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 34215
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'estradando, avv.to Figini Daniela per il LL che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2022, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la sentenza 6-10-2021 aveva annullato la precedente pronuncia dello stesso giudice di secondo grado in diversa composizione, accoglieva la domanda di estradizione formulata dalla Confederazione Svizzera nei confronti di LL AN, limitatamente ai fatti di reato di rapina aggravata dall'uso di armi.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori del LL, avv.ti Figini e Ceola, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa, apparente o illogica motivazione poiché il giudice del rinvio aveva proceduto ad una errata ricostruzione del contenuto della sentenza Svizzera pronunciata nei confronti dei coimputati che non conteneva elementi nei riguardi dell'estradando;
- violazione dell'art. 705 anche in relazione