Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/10/2016, n. 21295

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/10/2016, n. 21295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21295
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

La M.I. s.p.a. ha presentato istanza di definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione a debenze tributarie per gli anni 2003 e 2004. La stessa ha omesso il versamento di una rata, per cui Agenzia delle Entrate le ha notificato provvedimento di diniego, con conseguente notificazione di cartella esattoriale scaturente da iscrizione a ruolo degli omessi versamenti di imposta.

La contribuente ha impugnato diniego e cartella.

La commissione tributaria provinciale di Catania ha, con separate sentenze, accolto il ricorso avverso il diniego e avverso la cartella. Le decisioni concernenti il diniego e la cartella, appellate dall'agenzia, sono state confermate rispettivamente con sentenze nn. 253 e 252/34/10, depositate il 28.6.2010 dalla commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, che ha ritenuto:

- quanto al diniego di condono, che esso fosse illegittimo per essere sufficiente ai fini della definizione il versamento anche di una sola rata;
nonchè che nulla impedisse la fruizione anche della sospensione in ordine ai versamenti concessa ai residenti in zone colpite dal sisma del 1990;

- quanto all'impugnazione di cartella, che essendo stato dichiarato illegittimo il diniego, anche se in pendenza di impugnazione, anche la cartella dovesse ritenersi illegittima.

Avverso questa decisione l'agenzia propone separati ricorsi per cassazione, affidati - quanto al diniego di condono, di cui al procedimento n.r.g. 23471/2011 - a un unico motivo e - quanto all'impugnazione di cartella, di cui al procedimento n.r.g. 23468/2011 - a tre motivi, rispetto ai quali la contribuente resiste con controricorsi contenenti ricorsi incidentali entrambi su unico motivo in materia di spese, cui resiste l'ufficio con ulteriori controricorsi.

All'udienza di discussione i due procedimenti vengono riuniti.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo del ricorso principale nel procedimento concernente il diniego di condono (n.r.g. 23471/2011, d'ora in poi indicato come primo procedimento seppur recante n.r.g. successivo) e con il terzo motivo di quello relativo all'impugnazione di cartella (n.r.g. 23468/2011, da indicarsi come secondo procedimento), Agenzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Sostiene che, a differenza di altre fattispecie di condono premiale, giusta la giurisprudenza di questa Corte, non può ritenersi applicabile alla definizione L. n. 289 del 2002 , ex art. 9 bis, il principio in base al quale, nell'ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della Legge citata, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono (mentre quello delle rate successive determina l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali).

2. - I predetti motivi, in entrambi i procedimenti, sono fondati.

3. - Quanto alle questioni sollevate, in ordine ai tributi diversi dall'i.v.a., deve invero darsi continuità all'orientamento secondo cui il condono previsto dall'art. 9 bis della n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono "clemenziale" e non "premiale" come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le

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