Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2010, n. 12339
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Quando la P.A. intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, l'accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento (di evidenza pubblica) di scelta del socio privato non è tale da incidere sull'esistenza giuridica della società - nella specie, di capitali - ormai iscritta nel registro delle imprese: peraltro, l'indicato accertamento comporta l'impossibilità per detta società di operare secondo l'originario progetto statutario e, quindi, di conseguire il proprio oggetto, dovendo dunque essa, ancorché giuridicamente esistente, considerarsi in situazione di scioglimento e, per ciò stesso, non in condizione di perseguire utilmente lo scopo per cui era stata creata, con conseguente carenza di interesse ad agire o ad intervenire in giudizio per tutelare posizioni soggettive connesse a quello scopo.
L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. DI N L F - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12122/2009 proposto da:
MONT BLANC ENERGIE S.R.L. (01088140072), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato I L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NI GIOVANNI, AICARDI NICOLA, CAIA GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOSTENER SOCIETÈ AOSTIENNE D'ENERGIE DI ALESSANDRO FALCONI & C. S.A.S. (00508550076), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE M, CONTE ERNESTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
IMMOBILIARE COL DI JOUX S.R.L. (00458260072), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO, MARTINO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI COURMAYEUR;
- intimati -
sul ricorso 12146/2009 proposto da:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA (02100940127), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GARANCINI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOSTENER SOCIETÈ AOSTIENNE D'ENERGIE DI ALESSANDRO FALCONI & C. S.A.S. (00508550076), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE MICHELE, CONTE ERNESTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine dei controricorsi;
IMMOBILIARE COL DI JOUX S.R.L. (00458260072), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO, MARTINO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
COMUNE DI COURMAYEUR (00103330072), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARICONDA VINCENZO, per delega a margine del ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 35/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata l'11/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Nicola AICARDI, Arcangelo GUZZO, M CONTE, Gianfranco GARANCINI, Astolfo DI AMATO per delega dell'avvocato Vincenzo Mariconda;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del primo, secondo e quarto motivo della Regione Valle d'Aosta, e del secondo e quarto motivo del Comune di Courmayeur, inammissibile il terzo motivo della Regione e quinto del Comune, rigetto degli altri motivi della Regione e del Comune;
inammissibilità del ricorso della società Mont Blanc e del ricorso incidentale condizionato della società Col di Joux.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (in prosieguo indicato con la sigla Tsap), chiamato a pronunciarsi su una pluralità di ricorsi proposti dalla società Sostener - Societè Aostienne d'Energie di A F & C. s.a.s. (in prosieguo Sostener), con sentenza emessa l'11 marzo 2009 annullò due delibere con cui la giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il 29 settembre 2003, aveva espresso una negativa valutazione d'impatto ambientale sulle domande proposte dalla medesima Sostener per ottenere concessioni di derivazione ad uso idroelettrico dai corsi d'acqua della Dora di Ferret e della Dora di Veny. Con la stessa sentenza furono di conseguenza annullate anche l'ordinanza assessorile del 2 ottobre 2003 e la Delib. giunta 7 marzo 2005 con le quali, rispettivamente, prima erano state ammesse ad istruttoria solo le domande di concessione di derivazione d'acqua dai medesimi fiumi presentate dal Comune di Courmayeur e dalla società Immobiliare Col di Joux s.r.l. (in prosieguo Col di Joux) e poi era stata rilasciata la concessione in favore del predetto Comune di Courmayeur, il quale a propria volta aveva designato come subconcessionaria la Mont Blanc Energie s.r.l. (in prosieguo Mont Blanc).
Il Tsap pervenne a tale decisione dopo avere preliminarmente rigettato le eccezioni d'inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi. Osservò, infatti, in primo luogo, che la negativa valutazione d'impatto non aveva fatto venir meno l'interesse della Sostener al ricorso, in quanto proprio dell'illegittimità di quella negativa valutazione la ricorrente si era lamentata e ciò escludeva ogni preclusione nei riguardi della proposta domanda di concessione fin quando sulla fondatezza della doglianza non fosse intervenuta la pronuncia giudiziale;
in secondo luogo, escluse che una comunicazione, a suo tempo inviata dalla medesima Sostener per informare la Regione della predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni poste a base della precedente valutazione negativa, implicasse acquiescenza al provvedimento poi impugnato;
infine, negò che i mutamenti del quadro normativo di riferimento frattanto intervenuti valessero, di per sè soli, ad impedire la concessione richiesta dalla ricorrente, atteso l'effetto conformativo che avrebbe avuto un eventuale giudicato ad essa favorevole e considerato l'onere per l'amministrazione regionale d'indicare le prescrizioni occorrenti a rendere conforme alle nuove regole il progetto, senza che per questo si rendesse necessaria la presentazione di una nuova domanda ne' lo svolgimento di una nuova istruttoria.
Ancora in via preliminare, il Tsap dichiarò inammissibile l'intervento in causa spiegato dalla subconcessionaria Mont Blanc, in quanto ritenne che, avendo il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta annullato gli atti con i quali il Comune di Courmayeur aveva costituito detta società con un socio privato scelto senza procedura ad evidenza pubblica ed essendo stata tale sentenza di annullamento definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, la medesima società Mont Blanc fosse da considerare inesistente.
Quanto al merito, il Tsap considerò viziate da eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento le deliberazioni regionali che avevano espresso la negativa valutazione d'impatto ambientale in ordine alle domande della ricorrente Sostener, domande il cui contenuto non appariva sostanzialmente diverso da quello dei progetti presentati dal Comune di Courmayeur e dalla società Col di Joux, per i quali era stata invece espressa una valutazione positiva. Da ciò l'illegittimità sia dell'istruttoria per l'assegnazione delle concessioni, svolta pretermettendo uno dei soggetti che avevano titolo a parteciparvi, sia del provvedimento conclusivo emesso in favore del Comune di Courmayeur, restando di conseguenza assorbiti i motivi di ricorso proposti dalla Col di Joux avverso quest'ultimo provvedimento.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi sia la Regione Valle d'Aosta, che ha prospettato quattro motivi di censura, sia la Mont Blanc, anch'essa per quattro motivi. Il Comune di Courmayeur ha depositato controricorso contenente altresì sei motivi di ricorso.
Due controricorsi, di analogo tenore, sono stati depositati dalla Col di Joux, entrambi corredati anche da un medesimo motivo di ricorso incidentale condizionato.
La Sostener si è difesa con tre controricorsi.
Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avvero la medesima decisione debbono essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c.. 2. Il ricorso della Regione Valle d'Aosta, dopo una lunga premessa sull'impugnabilità in cassazione delle sentenze emesse in unico grado dal Tsap, si sofferma sulle eccezioni in rito a suo tempo sollevate dalla difesa della medesima Regione e polemizza con l'impugnata sentenza per non averle accolte e per non avere perciò dichiarato inammissibili o improcedibili le iniziativa giudiziali della Sostener.
Le argomentazioni contenute in questa prima parte del ricorso, pur esprimendo censure nei confronti della pronuncia del Tsap, non hanno però la forma di un autonomo e specifico motivo di ricorso per cassazione, ne' si concludono con l'enunciazione di un quesito di diritto, come l'art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) a pena d'inammissibilità richiede. Non le si può dunque prendere in esame.
2.1. I veri e propri motivi del ricorso dell'amministrazione regionale figurano solo nella seconda parte del ricorso medesimo (da pag. 48 in avanti), ed il primo di essi, ricollegandosi al R.D. n.1775 del 1933, art. 201, denuncia vizi di eccesso di potere e difetti
di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza. L'amministrazione ricorrente si duole che il Tsap non abbia tenuto conto delle risultanze documentali acquisite, dalle quali si sarebbe potuto evincere il comportamento negligente tenuto dalla Sostener nel corso del procedimento amministrativo di cui si tratta;
che lo stesso Tsap abbia condotto una non ammissibile valutazione comparativa dell'impatto ambientale dei progetti rispettivamente presentati dalla Sostener e dal Comune di Courmayeur e che abbia fondato le proprie valutazioni su una relazione tecnica di parte, contestata dalla difesa della Regione. Richiamando, poi, le considerazioni svolte nelle pagine precedenti del ricorso, la ricorrente torna ad affermare che ha errato il Tsap nell'ammettere