Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 47729

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 47729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47729
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia i ol9k N nel procedimento riguardante G V, nato a Torre Annunziata il 04/01/1953 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in riforma dell'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, accoglieva il reclamo avanzato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), dal detenuto V G. Questi, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto della decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli di cui alla Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito penitenziario. Il Tribunale osservava che, in quanto non sorretto da reali esigenze di sicurezza, tale diniego pregiudicava l'altrimenti dovuta parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, nonché il diritto costituzionale d'informazione, sacrificando infine, ingiustificatamente, l'offerta trattamentale, parte integrante del percorso rieducativo.

2. Il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., negando che in materia potesse attivarsi la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità di trattamento, in regime differenziato ragionevolmente derogata - ove si volesse scendere al merito della restrizione - sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno.
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