Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2022, n. 41095
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T S, nato a Campi Salentina 1'8 agosto 1979 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B P R;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale N L, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO L Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale locale ai danni di S T, ritenuto responsabile di più fatti di peculato uniti dal vincolo della continuazione per essersi appropriato degli importi (per euro 29.223, 48) corrispondenti alle tasse automobilistiche dallo stesso riscosse nell'interesse della Regione Puglia quale responsabile della delegazione ACI Lecce, sede di Trepuzzi, non avendo riversate all'ente delegante le citate somme. 2.Impugna l'imputato tramite il difensore di fiducia e lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla erronea applicazione dell'art. 33 cod. proc. pen. in ragione della avvenuta partecipazione al collegio giudicante di primo grado di un giudice onorario, resa violando le norme inerenti alla "titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione" dei relativi provvedimenti di assegnazione;- violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. sia sotto il versante della relativa condotta materiale alla luce della ritenuta inoffensività della condotta perché, grazie alla garanzia fideiussoria rilasciata in favore dell'ACI, escussa all'esito del mancato riversamento delle somme riscosse, doveva escludersi la presenza di un apprezzabile danno economico prodotto alla persona offesa nonché l'immediata incidenza della condotta contestata sulla funzionalità del servizio ad essa correlato, sia per l'assenza del dolo, avendo il prevenuto agito per negligenza (facendo confluire le somme riscosse sul proprio conto corrente personale la cui linea di credito era stata inaspettatamente chiusa dall' istituto di credito presso il quale era stato acceso, dando corpo al mancato trasferimento delle somme riscosse) come comprovato dalla disponibilità immediatamente mostrata adoperandosi per rendere immediatamente attiva la garanzia fideiussoria e potendosi al più ritenere, laddove si intendesse rimproverare all'imputato di aver voluto profittare dei disguidi determinati dalla banca per ritardare il proprio adempimento, la mera configurabilità del disposto di cui all'art 316 cod. pen. ;- violazione di legge in relazione all'art. 47 cod. pen. per avere la Corte del merito escluso l'errore sul fatto che costituisce reato, caduto, nella specie, a differenza di quanto evidenziato nella sentenza gravata, non sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio dallo stesso rivestita nel porre in essere l'attività di riscossione, ma sulla possibilità di poter incorrere in responsabilità penale per il tardivo adempimento malgrado la presenza della garanzia fideiussoria imposta dalla convenzione ACI, destinata a coprire quest'ultimo ente dalle conseguenze del mancato riversamento delle somme, così da ritenere colpevolmente ma non dolosamente consentita la commistione contabile che ha dato luogo alla condotta inadempiente tale da escludere la responsabilità del prevenuto considerata la punibilità del reato contestato solo a titolo di dolo;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.3.Parte ricorrente ha anche depositato un'istanza di trattazione orale del giudizio di legittimità, successiva alla scadenza del termine ultimo entro il quale la stessa andava proposta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 140 del 2020, con la quale si evidenzia che il relativo termine di decadenza è venuto a cadere in periodo feriale, legittimandone il deposito successivo. - In linea subordinata si è chiesta la rimessione in termini al fine di ritenere tempestiva l'istanza in questione o un rinvio, per consentire alla difesa di spiegare le proprie prerogative difensive. 3.1.Con successiva memoria la difesa ha per un verso ribadito l'istanza di trattazione orale in precedenza depositata, prospettando, in caso di reiezione della stessa, la non manifesta infondatezza "per contrasto con gli artt. 3, 36 e 77 della Costituzione, dell'art.16 del decreto-legge n. 132/2014 come successivamente convertito";per altro verso ulteriormente rimarcato la fondatezza delle censure. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita l'accoglimento. 2. Va preliminarmente evidenziato che il processo è stato trattato in forma cartolare in ragione della (incontroversa) tardività dell'istanza ex art. 23, comma 8, D.I. n. 140 del 2020, nonché della infondatezza dei rilievi prospettati dalla difesa quanto alla incidenza da ascrivere, nel caso a mani, alla intervenuta scadenza del termine in questione all'interno del periodo di sospensione feriale. Profilo in fatto, questo, che non legittimava in alcun modo la difesa al mancato rispetto del termine in questione, con conseguente manifesta inconferenza anche dei paventati dubbi di tenuta costituzionale del complessivo sistema che disciplina le possibilità di trattazione orale dei processi penali allorquando, come nella specie, la relativa decadenza processuale viene a maturare nel torno di tempo compreso tra 1'i e il 31 agosto di ogni anno. 2.1.Vero è che ai sensi del citato art. 23, comma 8, l'istanza di trattazione orale va depositata a pena di decadenza 25 giorni prima dell'udienza, nel caso fissata per il 15 settembre 2022;e che dunque detto termine a ritroso, in tesi, era destinato a cadere lungo il periodo di sospensione feriale. Ciò malgrado, va anche messo in evidenza che l'udienza di trattazione in cassazione del ricorso del Tafuro è stata fissata il 9 giugno 2022, con comunicazione effettuata al difensore il 13 giugno 2022. Tra quest'ultima data e quella di inizio della sospensione feriale correva dunque un margine temporale (47 giorni), all'evidenza tale da consentire il puntuale esercizio della relativa prerogativa difensiva, rimasta pertanto immune a qualsivoglia lesione.
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