Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2021, n. 02446
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal IS IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 27.9.2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di PE RI, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile limitatamente alle statuizioni civili e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto;
Udito l'avv. Federico Triulzi, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città 1'11 dicembre 2018, con cui IS IN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa aggravato, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato in euro 105.377,51, quanto al danno patrimoniale, e in euro 5.000,00, quanto al danno non patrimoniale. LI RM, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 c.p.p. La Corte territoriale non avrebbe dato risposta alle doglianze sollevate con il gravame e avrebbe travisato i fatti emersi dal compendio probatorio;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 75 e 81 c.p., per non avere la Corte d'appello considerato che, nonostante l'eccezione di esclusione della parte civile fosse stata proposta fuori termine, il giudice avrebbe dovuto controllare i presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e dichiarare inammissibile la domanda, atteso che era già intervenuta sentenza di condanna al risarcimento del danno, pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano;
3) mancanza e illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sollevate da parte dell'appellante specifiche censure alla quantificazione del danno, erroneamente operata sulla base del prezzo di vendita della merce e non del valore della cosa al momento della consumazione del reato;
4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 522 e 521, comma 2, c.p.p., essendo l'imputato stato condannato per non avere restituito al magazzino Strauman i materiali, a sua volta ritirati