Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2022, n. 44674
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F E, nato a Gela il 01/05/1967 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 14/07/2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. F E, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ex art. 309 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., con divieto di allontanamento nelle ore serali, al medesimo applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela, nell'ambito delle indagini svolte in relazione ai reati di cui all'art. 256 bis del d.lgs n. 152 del 2006 (capo 14) e di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006 (capo 18), confermando l'impugnata ordinanza. 2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. Erronea applicazione della legge là dove il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di retrodatazione dei termini, ex art. 297 comma 3 cod.proc.pen., sul rilievo della diversità delle misure cautelari applicate (misura degli arresti domiciliari con l'ordinanza del 24/08/2021 e la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. in forza dell'ordinanza del 22/06/2022) in quanto la primigenia misura detentiva era stata sostituita con quella dell'obbligo di p.g. da cui discenderebbe l'erronea decisione assunta in violazione di legge. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. con riferimento ad entrambi i capi di imputazione. Mancanza di prova sull'individuazione del ricorrente nelle immagini delle telecamere nonché mancanza di prova che l'autovettura Fiat mod. 16 fosse in uso anche al ricorrente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. nel disciplinare l'istituto della "contestazione a catena" ha codificato e disciplinato la deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata della custodia cautelare, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, per il caso di emissione di successive ordinanze applicative della medesima misura nei confronti del medesimo soggetto per medesimo fatto ovvero fatti diversi ma connessi tra loro. Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen., a seguito della modifica legislativa del 1995, la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardano lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave".Ora presupposto normativo indefettibile è la circostanza che le due ordinanze applicative "dispongano" la medesima misura. Come osservato da Sez. 6 n. 13886 del 2013, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l'altra disponga una misura non detentiva, come nel caso in esame, dell'obbligo di presentazione alla p.g. (Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013, Tassone, Rv. 259498 - 01). Il riferimento alla "medesima misura" emessa nei confronti dello stesso soggetto, significa che l'istituto non opera nel caso in cui la "disposta" prima misura di carattere custodiale sia poi stata sostituita con misura non custodiale dello stesso tipo della misura applicata con la seconda ordinanza. Peraltro, osserva, il Collegio, come sia rimasto priva di allegazione l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti che, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 408 del 2005, postula che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza.
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