Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11092

CASS
Sentenza
26 luglio 2002
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CASS
Sentenza
26 luglio 2002

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Massime • 1

È ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato (indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa "inter alios", intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, primo comma, cod. proc. civ.) e, per l'altro, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, cod. proc. civ.). (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la statuizione di ammissibilità dell'azione ordinaria, cui era pervenuto il giudice di merito, in un caso nel quale il terzo, coerede, aveva promosso domanda di retratto successorio "ex" art. 732 cod. civ. con riguardo alla quota di bene ereditario alienata ad un estraneo ma in relazione alla quale il conduttore ad uso diverso dall'abitazione, in quanto prelazionario, aveva vittoriosamente esercitato in giudizio l'azione di riscatto ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11092
Data del deposito : 26 luglio 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VI PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M MERCATI 51, presso lo studio degli avvocati, ENNIO LUPONIO, SERGIO COMO, ALFONSO PROCACCI, che lo sentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
NO LI, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, giusta delega a margine del controricorso,

- controricorrente -

nonché contro
NO AT, CC LO;

- intimati-
avverso la sentenza n. 951/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato Sergio COMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 20/21 settembre 1990 MP ER conveniva davanti al Tribunale di Napoli la sorella UN ER, nonché OL TR e NZ FI ed esponeva:
- che il 10 settembre 1980 era deceduta la propria madre NA LO, lasciando quale eredi legittime essa attrice e UN ER;

- che nell'asse ereditario rientrava un immobile locato a NZ FI ad uso commerciale;

- che con atto in data 9 maggio 1985 UN ER aveva venduto la propria quota a OL TR;

- che con atto notificato il 31 ottobre 1985 NZ FI aveva esperito l'azione di riscatto ai sensi dell'art. 39 l. 27 luglio 1978 n. 392, non essendo stato rispettato il diritto di prelazione di cui al precedente art. 38;

- che la domanda era stata accolta dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 30 settembre 1985, la quale aveva sostituito NZ FI a OL TR nel contratto in data 9 maggio 1985;

- che la stipulazione di detto contratto era avvenuta in violazione del diritto di prelazione di cui essa attrice era titolare ai sensi dell'art. 732 cod. civ.;

sulla base di tali premesse MP ER chiedeva che venissero dichiarati inefficaci i trasferimenti da UN ER a OL TR e da quest'ultimo a NZ FI, con "intestazione" dell'immobile in suo favore.
Si costituiva il solo NZ FI, il quale e resisteva alla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 26 febbraio 1993, sul presupposto che MP ER avrebbe potuto esperire solo l'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. civ. MP ER proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 10 aprile 1996, la quale, premesso che l'opposizione di terzo ha natura facoltativa (nel senso che il terzo, anziché utilizzare tale mezzo di impugnazione, può proporre un giudizio autonomo di accertamento dei propri diritti), riteneva sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di

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