Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 04960

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 04960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04960
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di C M, nato a Milano il 25.7.1951, O Evatori srl, C spa, parti civili costituite nel procedimento a carico di B A, nato a Sora il 22.11.1971, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24.2.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere t} P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. P M, J che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. A S, in difesa delle costituite parti civili, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte con nota spese: udito l'Avv. W P, in difesa di A B, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, respingendo l'appello del PM e quello delle costituite parti civili, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese, con sentenza del 13.2.2018, aveva assolto A B dal delitto di appropriazione indebita contestatogli al capo a) della imputazione perché il fatto non sussiste e, con la stessa formula, anche dai delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto di cui al capo b), di turbata libertà dell'industria e del commercio di cui al capo c) e, infine, di tentata estorsione contestatagli al capo d);

2. ricorrono per cassazione le parti civili Maurizio C, O Evatori srl e C spa lamentando:

2.1 sul capo a) dell'imputazione:

2.1.1 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di una scheda SIM diversa da quella aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita per difetto dell'elemento soggettivo del reato: richiamate le considerazioni spese dalla Corte di Appello, rilevano l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito poiché il B, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, aveva deliberatamente omesso di restituire la scheda SIM di proprietà del C che, come gli altri beni aziendali, non aveva titolo a trattenere una volta risolto il rapporto di lavoro;
aggiungono che il reato si era certamente perfezionato tanto che il B aveva concluso, relativamente a quella scheda, un contratto con un gestore telefonico diverso disponendone perciò "uti dominus";
rilevano, altresì, l'erroneità della ulteriore affermazione della Corte circa la assenza di una formale richiesta di restituzione atteso che il reato si perfeziona anche in difetto di una sollecitazione del titolare del diritto;

2.1.2 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di un P.C. differente da quello aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita: richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ne evidenziano la erroneità dal momento che la restituzione di un bene diverso da quello non restituito e trattenuto senza alcun titolo integra senz'altro gli estremi del delitto di appropriazione indebita;

2.2 sul capo b) dell'imputazione:

2.2.1 inosservanza della legge penale (art. 615ter cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ravvisato gli estremi del delitto in esame nella condotta di accesso al sistema protetto per fini diversi da quelli per i quali era autorizzato: premessa la correttezza, in punto di fatto, della ricostruzione operata dalla Corte di Appello, ne segnalano tuttavia la irrilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente atteso che è stata la stessa Corte di Appello a precisare che la acquisizione di documentazione informatica da parte del B era stata funzionale ad intraprendere una causa di lavoro non rilevando, pertanto, che l'accesso fosse avvenuto quando il rapporto era ancora in corso;
richiamano, perciò, la giurisprudenza di questa Corte che, anche recentemente, ha ribadito quali siano i presupposti del reato in esame, con particolare riguardo alle finalità perseguite dall'agente che, nel caso di specie, erano evidentemente diverse da quelle per le quali era autorizzato ad accedere ai dati e ai documenti aziendali;
osservano che la stessa Corte di Appello ha colto il problema cui tuttavia ha fornito una risposta errata in diritto;

2.3 sul capo c) dell'imputazione:

2.3.1 contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza, omettendo o travisando le dichiarazioni dei testi A B, F F e R B e dello stesso imputato, ha ritenuto le condotte ivi descritte quali meri progetti concorrenziali come tali non riconducibili alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 513 cod. pen.: rilevano, infatti, che la conclusione cui è approdata la Corte di Appello non può che essere il frutto del travisamento e della distorsione dei risultati probatori acquisiti e, in particolare: delle dichiarazioni rese da A B nonché di quelle rese da R B circa il progetto di acquisizione della

ABC

Ascensori anche tramite una fiduciaria per tutelarlo da un passaggio giudiziario nei rapporti con la sua precedente società datrice di lavoro;
richiamano, inoltre, il documento presentato al B in sede di esame nonché le dichiarazioni del teste F F, amministratore di condominio, il quale aveva riferito di aver saputo soltanto dal F che il B non era più dipendente della C spa;
evidenziano, in definitiva, l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel definire le iniziative del B quali meri "progetti concorrenziali" laddove l'insieme delle condotte accertate integrava certamente una attività fraudolenta finalizzata a turbare e/o impedire l'esercizio della C spa;
richiama, a tal fine, la più recente giurisprudenza di questa Corte;

2.4 sul capo d) dell'imputazione:

2.4.1 erronea applicazione della legge penale conseguente alla carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentata estorsione: richiamano la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale aveva fatto riferimento al colloquio intercorso tra il B e l'avvocato P e, poi, quello intercorso con il B sottolineando, in particolare, la contraddittorietà, con i dati processuali acquisiti, della affermazione secondo cui la richiesta di dieci mensilità poteva essere valutata disgiuntamente rispetto all'accenno fatto al collegio sindacale;
ricorda, in primo luogo, come il C fosse del tutto ignaro delle ragioni che avevano indotto il B a rassegnare le proprie dimissioni richiamando, a tal proposito, le deposizioni dello stesso C e quelle del B e del F e, inoltre, la comunicazione del B del gennaio del 2015 evidenziando la inconsistenza della presunta "giusta causa" addotta dall'imputato dal momento che le sue mansioni non richiedevano affatto la condivisione dei dati di bilancio da presentare al collegio sindacale;
evidenziando quindi l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello, richiamano la deposizione dell'Avv. B in parte ignorata ed in parte travisata dai giudici di merito e dalla cui lettura avrebbe invece dovuto evincersi la natura estorsiva della richiesta di corresponsione di dieci mensilità correlata alla minaccia di rendere il collegio sindacale partecipe delle motivazioni delle sue dimissioni;
richiamano, ancora, la missiva inviata dalla C spa al B successivamente all'incontro di costui con il B e ribadiscono che le dimissioni del B, stanti le sue mansioni, non erano fondate su alcuna "giusta causa" e che l'imputato, ben consapevole di ciò (tanto che il suo ricorso al giudice del lavoro è stato respinto) aveva tentato di intraprendere una strada più semplice quale quella di estorcere del denaro alla C spa;
rilevano che la conseguenza della travisata lettura degli elementi acquisiti è stata proprio la errata applicazione della legge penale nell'escludere la configurabilità della ipotesi di reato contestata al capo d) della imputazione di cui sussistevano invece tutti gli elementi costitutivi a partire dalla minaccia, alla costrizione ed all'ingiusto profitto;
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