Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2021, n. 35125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2021, n. 35125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35125
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo



1.1 Ricorso n. 8124/16 ra. BNP Paribas S.A. e BNL spa propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione ad esse notificato per imposta proporzionale di registro (aliquota del 3% ex art. 8, lett. b) tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1461/10.

Sentenza (allegata sub 4) al ricorso per cassazione) con la quale la Corte di merito aveva condannato la società Consortile Treascosa ed il Consorzio Ascosa (correntiste debitrici dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino al quale avevano inopinatamente rimesso le somme che quest'ultima banca, in qualità di delegata al pagamento, aveva non già trasferito a BNL, bensì trattenuto in compensazione del proprio credito) al pagamento in favore di BNL (oltre che di Unicredit) di somme di denaro originariamente a credito della sua cliente debitrice D. e Faraone M spa e da quest'ultima già cedute pro solvendo alla stessa BNL (poi BNP Paribas) a fronte di operazioni di apertura di credito in conto corrente.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

- l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato, posto che la banca opponente aveva dimostrato, fin dal ricorso introduttivo, di essere in condizione di conoscere effettivamente la pretesa erariale e di contestarla sia nell'an sia nel quantum debeatur;

- contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non era nella specie applicabile l'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività con l'iva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40 dal momento che le cessioni di credito in oggetto non avevano natura finanziaria e non erano dunque assoggettate ad iva, come comprovato dal fatto che "la vertenza non riguarda la banca ed il suo cliente società D. e Faraone M spa, ma la BNL (e Unicredit) e l'Istituto San Paolo di Torino.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento dei restanti.

La ricorrente ha depositato memoria.

p.

1.2 Con il primo motivo di ricorso BNP-BNL lamentano - ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies ed octies e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ravvisato la sufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione opposto (allegato sub n. 5 al ricorso per cassazione n. 8124/16), nonostante che (com'era pacifico tra le parti) quest'ultimo contenesse esclusivo riferimento all'importo richiesto ed alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli tassata, senza tuttavia che quest'ultima sentenza venisse ad esso allegata o, quantomeno, in esso trascritta.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

4
- nullità della sentenza per motivazione apparente ed oggettivamente incomprensibile. Ciò perchè la Commissione Tributaria Regionale, pur dopo aver dato atto della necessità - ai fini di stabilire l'assoggettamento ad iva dell'operazione in rapporto di alternatività con il registro - di risalire alla sostanza delle cessioni di credito a seconda che esse avessero natura finanziaria (e quindi rientrante nell'ambito iva), ovvero non-finanziaria, aveva poi apoditticamente e con un argomento inconferente escluso tale carattere finanziario con specifico riguardo alle cessioni di credito fatte oggetto della sentenza della Corte d'appello tassata.

Con il terzo motivo di ricorso la banca deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, insito nel collegamento delle cessioni di credito di cui alla sentenza tassata con un contratto di anticipazione bancaria accordata da BNL, sotto forma di apertura di credito in conto corrente in favore della D. e Faraone M spa, a fronte della cessione di crediti commerciali vantati da quest'ultima. La considerazione di questo fatto avrebbe dovuto indurre la Commissione Tributaria Regionale ad affermare certamente la natura finanziaria dell'operazione e la sua sottoposizione a campo iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3 e art. 10, comma 1, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 ss., 1842 e 1852 c.c., nonchè della disciplina iva e di registro in materia, dal momento che l'imposizione di registro della sentenza di condanna doveva muovere dal rapporto racchiuso nell'atto giudiziario e dunque, nella specie, dal carattere prettamente finanziario dell'operazione di apertura di credito in conto corrente alla quale accedevano le cessioni di credito oggetto della sentenza tassata (art. 3, comma 2 e comma, 10 n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972). Del tutto inconferente - oltre che in contraddizione con quanto dalla stessa Commissione Tributaria Regionale premesso in linea di principio - era dunque l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il principio di alternatività tra iva e registro andava qui escluso sul presupposto che la vertenza non riguardasse BNL e la sua cliente D. e Faraone M spa, bensì la stessa BNL e l'istituto bancario San Paolo;
ipotesi nella quale, ad ogni modo, il rapporto sarebbe stato parimenti assoggettato ad iva, trattandosi di prestazioni e servizi rientranti nella tipica attività di impresa.

p.

2.1 Ricorso n. 9104/17. BNP Paribas e BNL spa propongono un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8622 del 4 ottobre 2016 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso da esse proposto per la revocazione della suddetta sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 8394/01/15 del 23 settembre 2015.

Con la sentenza qui impugnata, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che:

- la revocazione era stata dedotta dalla banca perchè la CTR aveva affermato la natura non finanziaria delle cessioni di credito già oggetto della citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli (come tali non assoggettate ad Iva) sull'erroneo dichiarato presupposto che la lite da quest'ultima definita riguardasse la BNL e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nonostante che fosse pacifico che tale controversia era in realtà intercorsa anche tra la BNL, le società Ascosa e la D F M;

- un simile errore non aveva tuttavia carattere revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), risolvendosi non già in un errore di fatto, bensì in una errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali circa il rapporto dedotto in giudizio e, quindi, in un errore valutativo e di giudizio insindacabile per revocazione.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questo giudizio dalla parte intimata Agenzia delle Entrate.

p.

2.2 Con l'unico articolato motivo di ricorso si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - nullità della sentenza per violazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n.

4
. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione nonostante che:

- l'errore nel quale era caduta la sentenza revocanda doveva ritenersi pacifico e risultante per tabulas dalla stessa epigrafe e dal dispositivo della sentenza della Corte di Appello dalla quale si evinceva che, per quanto il San Paolo fosse intervenuto in giudizio, la controversia intercorreva tra BNL, la propria correntista D F M e le società debitrici cedute Treascosa ed Ascosa;

- questa erronea percezione della realtà processuale si risolvesse in un tipico errore di fatto e non in un errore di giudizio o di valutazione;

- l'errore in questione fosse inoltre determinante perchè qualora la sentenza revocanda avesse colto che la controversia riguardava anche il rapporto tra BNL e le società debitrici, non avrebbe potuto porre a convincimento del carattere non finanziario dell'operazione (con conseguente erroneo assoggettamento della sentenza della Corte d'appello ad imposta di registro in misura proporzionale e non fissa) la riferita erronea circostanza secondo cui "la vertenza non riguarda la banca ed il suo cliente società D. e Faraone M spa ma la BNL (ed Unicredit) e l'istituto San Paolo di Torino".

p.

3. Con ordinanza 22.7.2020 questa Corte disponeva la riunione dei due procedimenti così proposti.

Fissati all'udienza pubblica del 17 giugno 2021, i ricorsi riuniti sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p.

4. Il ricorso riunito sulla revocazione n. 9104/17 (necessitante di previa considerazione: Cass. nn. 16435/16, 10534/15 ed altre) è infondato.

Come esattamente

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