Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13701

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In tema di iscrizione all'albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall'aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell'Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all'albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall'interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell'Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile ne' un interesse del Consiglio dell'Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell'interessato), ne' un interesse di tutela dell'onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull'impugnazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13701
Data del deposito : 22 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f. f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. DI N L F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI P, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARO

37, presso lo studio dell'avvocato L C, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, F B, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
M A, CONS. NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n. 26245/02 proposto da:
M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell'avvocato E L, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G A, S C, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- coutroricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI P, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARO

37, presso lo studio dell'avvocato Luciana COLANTONI, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, F B, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;



- intimato -


avverso la decisione n. 119/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 06/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati Franco BUONASSISI, Giuseppe ABBAMONTE, Sergio COMO, Ennio LUPONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MACCARONE

Vincenzo che ha concluso per declaratoria cessazione materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro il 4 dicembre 2001 deliberò di non accogliere la domanda di Iscrizione all'Albo del Dott. Achille M, per incompatibilità del richiedente all'esercizio della professione di avvocato. L'incompatibilità era individuata nel fatto che l'interessato ricopriva la carica di vice presidente vicario e membro del comitato esecutivo della Banca popolare dell'Adriatico.


2. Il Dott. M, con ricorso al Consiglio Nazionale Forense del 19 dicembre 2001, ha impugnato la deliberazione, dolendosi dei seguenti fatti: gli elementi posti a base della deliberazione non gli erano stati comunicati e non gli era stato assegnato il termine per la presentazione di controdeduzioni;
la condizione d'incompatibilità non ricorreva, perché la Banca non gli aveva conferito deleghe o poteri di natura gestoria;
il Consiglio dell'Ordine, dando rilevanza ad un articolo di stampa, aveva adottato la deliberazione di incompatibilità in forma discriminatoria rispetto ad altri iscritti, che versavano in condizioni analoghe alle sue.


3. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 6 settembre 2002, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato la nullità della deliberazione impugnata.
Il Consiglio Nazionale ha considerato: a) che le lettere, con le quali il Consiglio dell'Ordine aveva chiesto all'interessato chiarimenti concernenti la sua posizione, non contenevano l'assegnazione del termine per la presentazione di deduzioni difensive;
b) che l'incompatibilità del Dott. M con la carica di Vice Presidente Vicario della Banca non era stata contestata all'interessato;
c) che il richiedente non era stato messo in condizioni di difendersi in ordine alle notizie di stampa riguardanti il suo caso.


4. Il Dott. M, in data 16 settembre 2002, ha comunicato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro quanto segue: "il sottoscritto revoca con effetto immediato la propria domanda di iscrizione all'Albo presentata il 16.9.2001".


5. Il Consiglio dell'Ordine, con deliberazione del 23 settembre 2002, dapprima, ha ritenuto irrituale ed inefficace la comunicazione dell'interessato del precedente 16 settembre, poi ha proposto ricorso per la cassazione contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense con atto notificato l'il ottobre 2002.


5. Il Dott. Achille M ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, al quale il Consiglio dell'Ordine resiste con controricorso.
Gli altri intimati, Consiglio Nazionale Forense e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.
Il Dott. M ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Riunione dei ricorsi. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti contro la stessa decisione.

2. Motivi del ricorso principale. Questo svolge l'unico complesso motivo di violazione dell'art. 111 della Costituzione, in relazione all'art. 45 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 ed agli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ.. Il Consiglio dell'Ordine si riferisce ai seguenti punti della decisione impugnata;
a) nelle lettere (del 24 ottobre e 9 novembre 2001), con le quali erano chiesti all'interessato chiarimenti in ordine ai suoi poteri nell'ambito della Banca popolare dell'Adriatico, non era contenuto il termine per presentare controdeduzioni e non era specificato che l'incompatibilità derivava dalla carica di Vice Presidente Vicario della Banca;
b) l'interessato non era stato messo in condizioni di difendersi sulle notizie di stampa, sulle quali pure si era fondato il giudizio di incompatibilità.
Il Consiglio dell'Ordine argomenta in contrario: che tutte le comunicazioni inviate al Dott. M erano state riscontrate dall'interessato dopo un tempo sufficiente e, in ogni modo, superiore a quello di 10 giorni fissato per legge;
che il Dott. M, non solo non si era doluto dell'incompatibilità derivante dalla carica di Vice Presidente Vicario della Banca, ma si era anche difeso sul punto, come si ricavava dalla lettura della sua corrispondenza inoltrata al Consiglio;
che il richiamo alle notizie di stampa non avevano avuto un ruolo decisivo ai fini della decisione.

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