Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/10/2021, n. 27891
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 1889/2021 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente f.f. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino 12, presso lo studio dell'avvocato Graziano PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato G N;- ricorrente -contro CRUCITTI A L, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Fortunato BARILLA';-controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio nr. R.g. 23516/20 pendente al Tribunale di Roma, giudice del lavoro;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere I T;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale M F, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di sussistenza della giurisdizione ordinaria. RITENUTO 1. La Regione Calabria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di A L C, in relazione alla controversia incardinata da quest'ultima dinanzi al Tribunale di Roma, giudice del lavoro. 2. La lavoratrice, nella qualità di dirigente della Regione Calabria, aveva chiesto in sede cautelare la sospensione della DGR n. 144 del 2020 e degli atti ad essa correlati, e nel merito l'accertamento dell'illegittimità degli stessi. Con tale delibera la Regione aveva rideterminato la struttura organizzativa della Giunta regionale, rideterminazione che aveva avuto l'effetto di caducare alcuni incarichi dirigenziali tra cui quello della originaria ricorrente. Il Tribunale rigettava l'istanza cautelare previa reiezione della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dalla Regione. 3. Pertanto, la Regione "iialazi ha proposto l'odierno N regolamento di giurisdizione, con il quale deduce che oggetto diretto della domanda della C sarebbe la delibera n. 144/20, di talchè, venendo in rilievo l'esercizio di un potere organizzativo dell'Amministrazione, espressione di una scelta discrezionale della stessa, sussisterebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo. 4. Si è costituita con controricorso A L C che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Regione Calabria. 5. La Procura generale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
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