Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2024, n. 8347
Sentenza
12 gennaio 2024
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12 gennaio 2024
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Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 1161, comma secondo, cod. nav., anche la condotta di chi realizza l'abusiva occupazione con imbarcazioni o con natanti, nel caso in cui, per consentirne l'ormeggio o per assicurarvi l'accesso, siano utilizzate strutture abusivamente realizzate.
Sul provvedimento
Testo completo
08347-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da كة Presidente - Sent. n. sez. Aldo Aceto Andrea Gentili UP - 12/01/2024 Relatore - R.G.N. 34508/2023 Antonio Corbo Giuseppe Noviello Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU HE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, per il ricorrente, dell'avvocato Domenico Farina, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2023, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilità di HE RU per il reato di cui all'art. 1161 r.d. n. 327 del 1942 e gli ha irrogato la pena di 300,00 (trecento) euro di M ammenda, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. эк Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, HE RU avrebbe occupato uno specchio d'acqua di un porto-canale, compreso nel demanio marittimo, facendovi stazionare il proprio natante da diporto, ormeggiandolo a paletti in ferro conficcati nel fondo del canale, e assicurandovi l'accesso mediante un pontile costituito da tavole di legno, anche in violazione di ordinanza del Ministero dei Trasporti n. 2/2007. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe HE RU, con atto sottoscritto dall'avvocato Domenico Farina, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 1161 r.d. n. 327 del 1942, nonché difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 606, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di occupazione abusiva di bene demaniale. Si deduce che, a norma dell'art. 1161 r.d. n. 327 del 1942, l'occupazione di area demaniale effettuata da un veicolo implica un illecito amministrativo e non penale, che, secondo la giurisprudenza, tale fattispecie ricorre anche quando si è in presenza di imbarcazione o natante agevolmente rimuovibili (si cita Sez. 3, n. 49328 del 14/11/2013), che, nella specie, gli operanti hanno ammesso come l'ormeggio fosse assicurato da «mezzi di fortuna», e che la sentenza impugnata nulla ha motivato in proposito.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 158 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato. Si deduce che la contestazione fa riferimento alla data del 2 dicembre 2016, e che la sentenza afferma la protrazione della condotta fino al 2019, sulla base di un travisamento delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria;
questi, infatti, ha detto di essersi recato fino al 2019 nella zona dove aveva rinvenuto il natante ormeggiato, ma non ha precisato se, fino a quella data, il natante era rimasto in quella posizione. Si osserva, inoltre, che non vi è stata alcuna contestazione suppletiva in ordine alla permanenza del reato, e che, quindi, spettava alla Procura l'onere di dimostrarne la protrazione.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla abitualità della condotta, e non ha spiegato perché deve ritenersi che l'imbarcazione siaM 2 rimasta ormeggiata nel punto indicato dalla polizia giudiziaria per circa tre anni. Si rappresenta, inoltre, che l'area interessata dall'ormeggio è esigua.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 163 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo all'applicazione della sospensione condizionale della pena. Si deduce che vi può essere interesse, da parte dell'imputato, alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, come evidenziato da Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994. 3. Nell'interesse del ricorrente, l'avvocato Domenico Farina ha presentato memoria, nella quale si ribadiscono le argomentazioni esposte a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità del reato di occupazione abusiva di bene demaniale, deducendo che, nella specie, ricorrerebbe l'illecito amministrativo di cui al secondo comma dell'art. 1161 cod. nav., perché il fatto sarebbe stato commesso mediante un natante assicurato all'ormeggio con «mezzi di fortuna».
2.1. In giurisprudenza, la questione della configurabilità di un illecito amministrativo invece che penale, quando l'occupazione abusiva del demanio marittimo avviene con imbarcazioni o natanti, ha dato luogo a soluzioni contrastanti. Secondo una decisione, in tema di occupazione abusiva di spazi demaniali,