Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5724

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Gli atti contrattuali con i quali una società cooperativa trasferisca ad alcuni soci la proprietà di alloggi, da essa costruiti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate (o che in futuro è prevedibile possano essere praticate) ad altri soci non sono, per ciò stesso, affetti da nullità, sia perché non ogni anomalia di funzionamento del rapporto sociale si traduce, sol perché tale, in un vizio genetico del contratto di cessione dell'alloggio di per sè altrimenti valido (un simile vizio potendosi ravvisare solo quando quell'anomalia sia tale da recidere del tutto l'indispensabile nesso tra la causa mutualistica del rapporto societario e la causa sinallagmatica del contratto di scambio), sia perché il principio di parità di trattamento, vigente nel sistema delle società cooperative già prima nella novellazione dell'art. 2516 ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, definisce una regola di comportamento per gli organi sociali, ma non è idoneo a riflettersi sulla validità dei singoli rapporti contrattuali per il cui tramite i singoli soci si assicurano la prestazione mutualistica loro fornita dalla cooperativa.

L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio. Da tanto consegue che il successivo recesso del socio dalla società, anche ove illegittimamente operato, non può costituire causa di nullità della pregressa assegnazione, giacché l'eventuale illegittimità del comportamento tenuto dal socio assegnatario in un momento posteriore all'assegnazione, seppure idoneo ad acquisire rilevanza e a produrre conseguenze sul piano dei rapporti obbligatori (in termini di eventuale invalidità del recesso, di perdurante assoggettabilità del socio medesimo agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla cooperativa o, se del caso, di risarcimento dei danni), non è in grado di riflettersi sulla validità originaria del contratto o di determinare conseguenze sul piano reale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 5724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5724
Data del deposito : 23 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Society Live 057 24/04 SEZIONE PRIMA CIVILE ogactive Composta dagli Ill.mi Sigg. 9526/01 Dott. G OLA Dott. F M FTI - Consigliere 11162 Cron. Rel. Consigliere RORDORF - Dott. Renato 1346 Rep. -Consigliere Dott. F F Ud. 12/12/03 Consigliere DI PALMA Dott. S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO COOPERATIVA EDILIZIAMUTUA CASE MAESTRI DEIVA SRL, in persona del Curatore Gian Paolo Pozzolini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA presso l'avvocato G M, rappresentato 48, difeso dall'avvocato M A, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

M A, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso 1'Avvocato VINCENZO 2003 SCORSONE che la rappresenta e difende unitamente SPINA giusta mandato а 3075 all'Avvocato DORA BRIGUORI margine del controricorso;
controricorrente

contro

C M, DALLA LIBERA ROSSELLA;
intimati avverso la sentenza n. 106/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2003 dal Consigliera Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente 1'Avvocato SCORSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il curatore del fallimento della Cooperativa Mutua Edilizia Case Maestri di Deiva ha impugnato dinanzi al- la Corte d'appello di Genova la sentenza con la quale il tribunale di quella città aveva rigettato le domande proposte da esso curatore al fine di: a) far dichiarare nulli, o comunque invalidi, gli atti di assegnazione di alloggi della cooperativa in favore della sig.ra Angela M ed in favore dei sigg.ri Marco Cavatorti e Ros- sella Della Libera, in quanto contrastanti con i prin- 2 cipi di mutualità e parità di trattamento ai quali una cooperativa è tenuta ad informare il proprio comporta- mento verso i soci;
b) in via subordinata, revocare i c. 1, 1. fall., medesimi atti, norma dell'art. 67, a siccome stipulati ad un prezzo sproporzionatamente esi- guo nel biennio anteriore al fallimento della coopera- tiva alienante. Nel pieno contraddittorio ladelle parti corte d'appello, con sentenza depositata il 21 febbraio 2000, ha respinto il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite. La corte ligure non ha condiviso l'assunto del fal- limento appellante, secondo cui l'assegnazione di alcu- ni alloggi ad un prezzo non comprensivo di tutti gli - oneri e delle spese che avrebbero invece dovuto con- fluirvi sarebbe nulla, in quanto lesiva dei principi di trattamento tra i soci. mutualità parità e di violazione dello scopo mutualistico a L'eventuale non potrebbe infatti riflettersi giudizio della corte - sulla validità dei singoli atti negoziali intercorsi tra i soci e la cooperativa, la quale, del resto, ri- sultava in concreto avere svolto la propria attività al di fuori dello schema mutualistico comportandosi come una qualsiasi impresa commerciale del settore edilizio. Né varrebbe obiettare che, recedendo dalla società su- 3 bito dopo l'assegnazione degli alloggi in loro favore e prima dell'integrale ripartizione degli oneri mutuali- stici, quei soci avrebbero indebitamente depauperato il patrimonio sociale in danno degli altri, giacché un tal rilievo potrebbe semmai far dubitare della validità del recesso, ma non inficiare gli atti di assegnazione. An- che la domanda subordinata di revoca dei medesimi atti, proposta ai sensi della citata disposizione della legge stata reputata infondata dal giudice fallimentare, del gravame, per ragioni che in questa sede ormai più non interessano. cassazione sentenza ricorre per il Avverso tale fallimento, prospettando due articolati motivi di cen- sura. Resiste con controricorso la sola sig.ra M. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 2511 c.c., nonché vizi di moti- vazione sentenza,dell'impugnata ripropone l'assunto secondo cui gli atti di assegnazione degli alloggi di una cooperativa edilizia, se compiuti dalla società in spregio al principio mutualistico ed a quello di parità dei trattamento tra i soci, sarebbero affetti da nulli- tà. W r Il motivo è articolato in due parti, corrispondenti alla duplice ratio decidendi in base alla quale la cor- te d'appello ha negato potersi ravvisare la prospettata nullità degli atti di assegnazione. La corte ligure, in via generale, ha fondato la propria negativa decisione sul rilievo che la violazione degli anzidetti principi, operanti nell'ambito dei rapporti interni alla coopera- non potrebbe giammai riflettersi sulla validità tiva, dei contratti di scambio stipulati dalla società con i singoli soci. In secondo luogo, ha ritenuto che quei principi male fossero stati invocati nel caso specifico perché la cooperativa in questione non aveva mai di mutualistico, fatto davvero corrisposto al modello agendo invece in concreto come una società lucrativa. " 1.1. Con riguardo al primo profilo, il fallimento ricorrente contesta che gli atti negoziali posti in es- sere tra la società ed i singoli soci possano non ri- sentire del fine mutualistico cui l'attività della co- operativa deve essere improntata. Osserva poi che il perseguimento di tale fine ed il rispetto del connesso principio di parità di trattamento dei soci costitui- scono imperativi inderogabili per la società, e che la stipulazione dei contratti di assegnazione dei singoli alloggi è il mezzo attraverso cui quel fine è destinato a realizzarsi. Da ciò il collegamento funzionale tra il contratto di società ed i singoli contratti di scambio, collegamento alla luce del quale la violazione dei principi informatori del primo necessariamente sarebbe destinata a ripercuotersi anche sui secondi.

1.2. In relazione al secondo profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale, pur avendo in via di principio riconosciuto che lo svolgimento di attivi- tà commerciale e l'eventuale dichiarazione di fallimen- to della società cooperativa non sono elementi di per sé incompatibili con i fini di mutualità propri della cooperazione, abbia poi contraddittoriamente desunto l'inesistenza nel caso concreto di tali finalità unica- mente dal fatto che la cooperativa è stata sottoposta a fallimento, così confondendo lo scopo mutualistico l'oggetto commerciale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi