Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49742
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Testo completo
la seguente SENTENZA re .1 .-;••••••..-.-,-. r-trn.r-to-sr-+.e. .0-1, • .24.-1111 I 1k.....111 h/ JIAJ CALDARELLI VINCENZO nato a TERZIGNO il 07/01/1944 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAnonché udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AI;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI ci-le ha chiiesto dichiararsi inamimissibile Il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Cnn il prnvverlimentn implirretn, il TrihitnAledi Nnle, in flin7inne dinilidire dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di V C Ai in ifi nnn in enti n nne-,ni r-4- i •••,-, le, ae. ,,,,, ti V %A C-7-1 nnel ni-nn nnn Ani mn-31-i con due sentenze di condanna emesse : - 1) dI Trihi_m!P di Nr1l, in dif i nttnhrp )ni A!k rig~ di nigz.i 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
- 2) del C-;
i.p del Trihiinele di Nnle in dita 2 mer7n 7ni n ARA pene di anni i di reclusione - pena sospesa. Cnn giirreggivn prnvverlimentn, in d_ata 2n gilignn 2(127, il Trihi male di Nota, nell'accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, ha precisato di non avere rnnreggn, rnn l'nrclinan7a impiignata in Tifaci-a gerie, il henefirio della gngpenginne condizionale della pena. ▪ Ricorre Vinren7n Caldarelli, a MP77n del flifPlignrP AVV Angeln Rianrn, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ) enuncia, con un unico motivo, violazione di legge P vi7in tu mntiva7inne con riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della gngpenginne rondi7innale CIPIIA nena rnme rideterminata dal giudice dell'esecuzione, sussistendone tutti i presupposti. Rileva che, rnntrariamente A rliiantn gngteniitn del (iiidire dell'egerii7inne nel secondo provvedimento, con cui ha integrato la motivazione a sostegno del rigetto rieirigtan7a, la genten7a gut) 7) nnn aVPVA PCprPgGA mente ~II ICO il henefirin TI giudice della cognizione, senza entrare nel merito, si era limitato a constatare il giiperamentn del limite impngto 1A4 rnd per) , che vieta di gngpendere la pena detentiva al condannato che ne ha già usufruito due volte. Tale limite è, però, venuto meno P non rappregenta iina cnnrli7inne ngtativa A RPry iitn dell'unificazione delle sentenze ex art. 671 cod. pen. e della determinazione della pena unica per il reato continuato in migura inferiore a dile anni, non opera, A mente dell'art. 163 cod. pen., il divieto nel caso di reiterazione della concessione del beneficio per la seconda volta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1 F' parífrn, in tema di A pplicA7innp della digriplina previgta dall'ad A71 rnd. proc. pen., che una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del digegnn rriminngn tra dile fatti oggetto di dile CliVPMP gPrItP117P P Applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già rligpngta per iinn dei due fatti non t23 alitnmatiramente revocata, eggenrin compito del giudice valutare se il
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI ci-le ha chiiesto dichiararsi inamimissibile Il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Cnn il prnvverlimentn implirretn, il TrihitnAledi Nnle, in flin7inne dinilidire dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di V C Ai in ifi nnn in enti n nne-,ni r-4- i •••,-, le, ae. ,,,,, ti V %A C-7-1 nnel ni-nn nnn Ani mn-31-i con due sentenze di condanna emesse : - 1) dI Trihi_m!P di Nr1l, in dif i nttnhrp )ni A!k rig~ di nigz.i 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
- 2) del C-;
i.p del Trihiinele di Nnle in dita 2 mer7n 7ni n ARA pene di anni i di reclusione - pena sospesa. Cnn giirreggivn prnvverlimentn, in d_ata 2n gilignn 2(127, il Trihi male di Nota, nell'accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, ha precisato di non avere rnnreggn, rnn l'nrclinan7a impiignata in Tifaci-a gerie, il henefirio della gngpenginne condizionale della pena. ▪ Ricorre Vinren7n Caldarelli, a MP77n del flifPlignrP AVV Angeln Rianrn, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ) enuncia, con un unico motivo, violazione di legge P vi7in tu mntiva7inne con riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della gngpenginne rondi7innale CIPIIA nena rnme rideterminata dal giudice dell'esecuzione, sussistendone tutti i presupposti. Rileva che, rnntrariamente A rliiantn gngteniitn del (iiidire dell'egerii7inne nel secondo provvedimento, con cui ha integrato la motivazione a sostegno del rigetto rieirigtan7a, la genten7a gut) 7) nnn aVPVA PCprPgGA mente ~II ICO il henefirin TI giudice della cognizione, senza entrare nel merito, si era limitato a constatare il giiperamentn del limite impngto 1A4 rnd per) , che vieta di gngpendere la pena detentiva al condannato che ne ha già usufruito due volte. Tale limite è, però, venuto meno P non rappregenta iina cnnrli7inne ngtativa A RPry iitn dell'unificazione delle sentenze ex art. 671 cod. pen. e della determinazione della pena unica per il reato continuato in migura inferiore a dile anni, non opera, A mente dell'art. 163 cod. pen., il divieto nel caso di reiterazione della concessione del beneficio per la seconda volta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1 F' parífrn, in tema di A pplicA7innp della digriplina previgta dall'ad A71 rnd. proc. pen., che una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del digegnn rriminngn tra dile fatti oggetto di dile CliVPMP gPrItP117P P Applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già rligpngta per iinn dei due fatti non t23 alitnmatiramente revocata, eggenrin compito del giudice valutare se il
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