Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 00977

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2021, n. 00977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00977
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 8565/2014 proposto da: S G V S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29, presso lo studio dell'avvocato A E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati V A, V M, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C D M S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri n. 106, presso lo studio dell'avvocato T M, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso

- controricorrente -

Cc:38'g Ze),2 ) avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2020 dal cons. P V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R che si riporta alla requisitoria scritta;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato A che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato T che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla SAINT GOBAIN VETRI S.p.a., ex art. 26 legge fall., avverso il decreto del 20/11/2013 con cui il Giudice delegato aveva approvato il terzo progetto di ripartizione parziale, predisposto dai Commissari straordinari della procedura di Amministrazione straordinaria della società CIRIO DEL MONTE S.p.a.

2. La reclamante, ammessa in via chirografaria al passivo della procedura, su domanda tempestiva del 2003, limitatamente alla somma di Euro 409.114,78 - per la quale aveva partecipato al primo riparto parziale del maggio 2006 - aveva proposto opposizione allo stato passivo definita con sentenza del 22/01/2007, che l'aveva ammessa per l'intero importo insinuato di Euro 2.776.224,16. La conseguente richiesta ai Commissari di integrare, in misura corrispondente, il pagamento ricevuto col primo riparto - applicando la percentuale ivi prevista all'intero credito così come definitivamente ammesso (per una somma ulteriore di Euro 147.449,67) - non trovava esito. Dopo un secondo riparto parziale, riservato ai creditori prelatizi, essa veniva ripresentata - sempre con esito negativo - in occasione del terzo progetto di ripartizione del 19/12/2012, nel quale la percentuale era stata calcolata sull'intero credito.n. 8565/2014 R.G. cons. Paola Vell3 est.

3. In sede di reclamo il Tribunale ha ritenuto: i) che il prelievo in via eccezionale delle quote che sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, prevista dall'art. 112 legge fall. per i creditori tardivi, ove il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabili (oltre che per i creditori prelatizi), «non può estendersi ai creditori opponenti, che, al più, possono beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, degli accantonamenti previsti dall'art. 113 L.F.», stante la tassatività delle ipotesi ivi previste, non suscettibili di interpretazione analogica;
ii) che «il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e giovarsi dell'accantonamento generico disposto dal giudice prudenzialmente, non ha tuttavia un diritto all'accantonamento specifico»;
iii) che «la Suprema Corte ha escluso il contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cass. 24/5/04 n. 9901)», attesa anche «la diversa funzione della insinuazione tardiva rispetto alla opposizione ex art. 98 (la prima avente natura di domanda giudiziale volta a instaurare un procedimento di cognizione per l'accertamento del diritto del creditore a partecipare al concorso, la seconda avente natura impugnatoria dello stato passivo reso esecutivo)»;
iv) che «l'art. 112 I.fall. non può applicarsi anche ai creditori opponenti, non potendosi ritenere che l'ammissione a seguito di giudizio di opposizione integri una ipotesi di incolpevole ritardo nella presentazione della domanda»;
v) che «anche l'art. 113 novellato (...) ha previsto l'accantonamento per i soli creditori opponenti che abbiano vinto nel giudizio di opposizione, ma la cui sentenza non sia ancora passata in giudicato».
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