Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 10703
Sentenza
17 gennaio 2024
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17 gennaio 2024
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Massime • 1
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito. (Fattispecie in cui la questione riguardava l'accertamento dell'effettiva operatività di una società "filtro" ed era stata sollevata ai fini dell'individuazione del luogo di emissione delle contestate fatture per operazioni inesistenti).
Sul provvedimento
Testo completo
1 0703-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.лоч Gastone Andreazza - Presidente - CC 17/01/2024 Giovanni Liberati R.G. N. 37322/2023 Stefano Corbetta - Relatore - IO Zunica RI Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta dal G.i.p. del Tribunale di Milano con ordinanza del 26/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Carlo Baccaredda Boy del foro di Milano per Saez Martinez LI RIno, avv. Armando Simbari del foro di Milano per TT NT, avv. Fabrizio Reggiani del foro di Roma per RT SItto, avv. Marco Dallavalle del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Ventimiglia del foro di Milano, per SI HE, e dell'avv. Claudio Schiaffino del foro di Milano per Essemme s.r.l., avv. Danilo Cilia del foro di Milano per Alessandro Edgardo Bruno Montanari, avv. Antonio Carino del foro di Roma per AR Distribuzione s.p.a., avv. Giampiero Maffi del foro di Brescia per AU RI e BE ZI, i quali insistono affinché venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bergamo;
avv. Massimo Romano del foro di Napoli per AR GO, che si riporta alle conclusioni depositate;
avv. Valeria Simeoni del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Alessandro Viglione del foro di Milano, per Miti s.p.a, e dell'avv. Luca Jacopo Lauri del foro di Milano per IO ER, che si rimette alla Corte;
lette le memorie depositate dall'avv. Anna Vittoria Vadino, dall'avv. Armando Simbari e dall'avv. Fabrizio Reggiani, che chiedono la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quella del Tribunale di Bergamo, o, in subordine di Padova. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il G.i.p. del tribunale di Milano ha rimesso dinanzi a questa Corte, pur propendendo per la propria competenza, la decisione sulla questione della competenza territoriale in ragione dell'art. 24-bis cod. proc. pen., prospettando la seguente questione: "se, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a decidere in ordine all'imputazione di cui al capo T) della richiesta di rinvio a giudizio, attinente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, aggravanti ai sensi dell'art. 61-bis cod. pen., riconducibile ai rappresentanti della società Ramap s.r.l., avente sede in TE (BG), possano essere valorizzati gli indici di operatività di tale società, desumibili dal volume di affari, dall'assunzione di dipendenti, dalla collocazione di impiegati all'indento della sede (ZI BE) concernenti la globalità delle attività inerenti alla predetta impresa nel periodo cui si riferiscono le imputazioni, oppure se simili elementi non consentano di determinare con ragionevole certezza il luogo di emissione delle medesime, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. 3 n. 11216 del 19 febbraio 2021, inducendo al criterio residuale di determinazione della competenza territoriale di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rimesso a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen. la questione della competenza