Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/06/2018, n. 14194

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/06/2018, n. 14194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14194
Data del deposito : 4 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9212-2013 proposto da: TERME MONTECATINI S.P.A. P.I. 00466670585, in persona /r del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO

27, presso lo studio dell'avvocato F A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E C, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F N A, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell'avvocato L S C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M T N, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 915/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/10/2012 R.G.N. 88/2011. Rilevato 1. che la Corte di appello di Firenze, pronunziando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti rispettivamente da Terme di Montecatini s.p.a. e da N A F, avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento in favore del F, ex amministratore delegato e direttore generale, la somma di C 486.499,80 a titolo di indennizzo previsto dal contratto individuale, di C 71.034,06 dovute in relazione al precedente rapporto intrattenuto dal F con Terme di Saturnia s.r.I., di C 54.448,64 a titolo di differenze retributive, di C 6.194,75 a titolo di tfr, di C 3.356,25 a titolo di sanzioni, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della decisione, nel resto confermata, ha dichiarato non dovuto l'importo di C 36.250,00 per premi annuali del 2007 e del 2008 attribuito dal giudice di primo grado e relativi interessi e rivalutazione;

1.1. che per quel che ancora rileva la statuizione di conferma del diritto del Fortunato al pagamento della somma di C 486.499,80 a titolo indennizzo è stata fondata sulla clausola n. 5 del contratto individuale che, secondo il giudice di appello, tale diritto contemplava per ogni ipotesi cessazione del rapporto e quindi anche per la ipotesi di dimissioni rassegnate dal dirigente, conseguendone il venir meno della necessità di accertare se tali dimissioni fossero sorrette da giusta causa;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Terme di Montecatini s.p.a. sulla base di cinque motivi;
che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
\ \ , , 2.1. 1che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. .

2.2. che il PG non ha depositato requisitoria scritta ;
Considerato 1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., censurando, in sintesi, la interpretazione della clausola n. 5 del contratto individuale, come idonea a giustificare l'erogazione dell'indennizzo ivi contemplato anche in caso di dimissioni del dirigente non sorrette da giusta causa. Assume, in particolare, che la previsione di cui all'art. 1363 cod. civ., in base alla quale le clausole del contratto si interpretano l'una a mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, avrebbe imposto di tener conto dell'altra previsione pattizia con la quale si riconosceva, in caso mancanza di benestare del F al piano quinquennale industriale di rilancio delle Terme, la facoltà di risolvere il contratto con diritto all'indennizzo previsto dalla clausola n. 5;
sostiene che tale pattuizione sarebbe stata, infatti, ultronea ove le parti avessero inteso, con previsione generalizzata, riconoscere il diritto all'indennizzo in ogni caso di dimissioni. Assume, inoltre, che la corretta interpretazione crei contratto individuale avrebbe imposto di prendere in considerazione anche il comportamento successivo delle parti ed in particolare la circostanza che il ricorso di primo grado risultava incentrato esclusivamente sulla sussistenza di una giusta causa di dimissioni e che il F non aveva formulato richiesta di attivazione della clausola con la quale la società si era impegnata, in caso di interruzione del rapporto, ad affidare ad una società specializzata la ricerca di una nuova occupazione lavorativa;

2. che con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1365, 1366, 1368, 1370 e 1371 cod. civ., censurando la interpretazione del giudice di appello in quanto in contrasto con il limite di durata triennale del contratto a termine del dirigente stabilito dall'art. 10, comma 4, d.lgs 06/09/2001 n. 368, con il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede, priva di riferimento alle prassi e agli usi, e con il principio per cui, in assenza di un risultato interpretativo certo, nella ricerca della comune intenzione delle parti bisognava assicurare il contemperamento dei relativi interessi;

3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 cod. civ., assumendo che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la disciplina codicistica in tema di condizione meramente potestativa secondo la quale è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore;

4. che con il quarto motivo di ricorso deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli
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