Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8232
Data del deposito : 23 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 082 32 / 03 LA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. G I Presidente R.G. nn. 19424/00 e 23263/00 Dott. Paolino DELL'

ANNO

Consigliere Cron. 18165 Dott. G M Consigliere Rep. Dott. P S Consigliere Udienza 19 febbraio 2003 Prof. B B Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 19424/2000) proposto da: - s.p.a. (già FERROVIE RETE FERROVIARIA ITALIANA W DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G V, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via di Ripetta n. 22, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

1022 contro C L, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bianchi ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 354 (presso lo studio dell'avv. F L), giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";

- controricorrente -

NONCHE' sul ricorso (r.g. n. 23263/2000) proposto da: C L, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato; - ricorrente incidentale - contro - s.p.a. (già FERROVIE RETE FERROVIARIA ITALIANA DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato; - controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Paola-Sezione Lavoro n. 26/2000 del 18 febbraio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. 7244 di r.g.l. 1998). 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2003 dal consigliere Bruno Balletti; Udito l'avv. G V; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. "Ferrovie dello Stato-società di trasporti e servizi" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo che Leonardo Cuzzucoli aveva richiesto ed ottenuto dal Pretore di Paola-Giudice del Lavoro per l'asserito credito di differenze retributive, dovutegli dalla cennata società sua datrice di lavoro, per avere espletato lavoro straordinario retribuitogli in misura inferiore a quella spettantegli, in quanto non erano stati inclusi gli aumenti retributivi maturati per i sopravvenuti miglioramenti contrattuali. La società opponente deduceva che il lavoro straordinario espletato dal Cuzzucoli era stato correttamente retribuito nel pieno rispetto della normativa in materia concernente "il blocco" dello straordinario nella misura prevista per l'anno 1992. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo, ma - su impugnativa della parte 3 soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Paola (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma della sentenza impugnata, così provvedeva: *) condanna le Ferrovie dello Stato s.p.a. a pagare a C L la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi e rivalutazione sino al 31 dicembre 1994 ed ai soli interessi a far data dal 1° gennaio 1995;
*) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché quelle della fase monitoria>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) una norma, che consentisse di retribuire un'ora di lavoro straordinario in misura inferiore rispetto a un'ora di quello ordinario, sarebbe in contrasto con il precetto dell'art. 36 della Costituzione non potendo essere fatta salva da ogni censura di costituzionalità la norma che consentisse di pagare lo straordinario in misura inferiore al lavoro ordinario, di fronte al precetto costituzionale che attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, laddove, per definizione, lo straordinario è maggiormente gravoso e quindi merita di essere compensato in misura proporzionale a questo maggiore sforzo>>;
b) non rileva, nella specie, quell'artificiosa categoria dell'orario supplementare da contratto collettivo e orario straordinario legale, 4 "zona grigia" rispetto alla quale non troverebbe applicazione la norma imperativa dell'art. 2108 c.c., essendo libere le parti collettive di stabilire se rispetto alla stessa debbano essere applicate o meno le maggiorazioni>>;
c) con il c.c.n.l. 1990/1992 le parti hanno voluto riconoscere una maggiorazione rispettivamente pari almeno al 10 e al 15% per quel che riguarda lo straordinario feriale e festivo e le parti collettive, quand'anche avessero ritenuto la non applicabilità dell'art. 5 del r.d.l. n. 692/1993, certo dalla considerazione di quel limite legale non hanno inteso prescindere, elaborando un sistema che, partendo da fattori diversi, allo stesso risultato perveniva: [per cui], se questa era la volontà delle parti nel dare attuazione al disposto imperativo dell'art. 2108 c.c., (norma che, per l'appunto, alla contrattazione collettiva si richiama per la definizione del quantum della maggiorazione) di questa disciplina il Giudice dovrà tener conto nel sostituire, alla norma del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., le clausole collettive ritenute nulle>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Ferrovie dello Stato- società di trasporti e servizi” ha proposto ricorso affidato a tre motivi e sostenuto (in prossimità dell'udienza del 13 febbraio 2002) da memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ. (ove, tra l'altro, si espone che alla cennata società è subentrata la s.p.a. "Rete Ferroviaria Italiana"). 5 Ha resistito con controricorso Leonardo Cuzzucoli, il quale ha - a sua volta - proposto ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo e resistito, con controricorso, dalla ricorrente principale. Anche il Cuzzucoli ha depositato (in prossimità dell'udienza del 13 febbraio 2002) memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. All'udienza del 13 febbraio 2002 il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale alla quale era stata rimessa con ordinanza pronunziata da questa Corte in data 7 marzo 2002 nel giudizio (del tutto analogo al presente) avente il n. di ruolo generale 14630/2000 la decisione sulla questione di legittimità - costituzionale dell'art. 7, quinto comma, del decreto-legge 15 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438. Con sentenza n. 470/02 del 20/22 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la cennata questione di legittimità costituzionale. R D All'esito di tale decisione e fissata l'odierna udienza, la società ricorrente ha depositato “nuova" memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e "documento" (attestante il subingresso della R.F.I. s.p.a.) ex art. 372 cod. proc. civ. (notificata al controricorrente in data 13 febbraio 2003). 6 MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo la ricorrente "principale" - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 44 del c.c.n.l. 1990/1992, del sesto comma dell'art. 5 del c.c.n.l. 1993/1995 in funzione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., dei commi primo e quinto dell'art. 7 cit. del d.l. n. 384/1992" - censura la sentenza impugnata per l'errata interpretazione dell'art. 7 cit. e delle summenzionate disposizioni dei contratti collettivi in quanto la contrattazione collettiva, così come può determinare l'adeguamento dei compensi nello straordinario, resta libera, nell'ambito degli equilibri contrattuali, di mantenere bloccate le aliquote rispettando i parametri costituzionali -sempre secondo la di adeguatezza della retribuzione>>, per cui ricorrente il giudice del gravame ha erroneamente riconosciuto il - diritto dello odierno resistente alle tranches di aumento previste dai c.c.n.l. 1990-1992 e 1993-1995, per il personale delle F.S. in servizio, anche ai fini del calcolo delle indennità per lavoro straordinario>>. Con il secondo motivo “principale" viene addebitata al Tribunale di Paola "la falsa applicazione dell'art. 5 del r.d. n. 692/1923" in quanto l'inapplicabilità della cennata norma deriva inequivocabilmente dalla norma di apertura del r.d. n. 692 cit., il quale, all'art. 1, comma 3, prevede che "per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori 7 privati, si provvederà con separate disposizioni": il che vale ad escludere che l'intero articolato e, dunque, l'art. 5 sul compenso per lavoro straordinario possa trovare applicazione in relazione ai rapporti di lavoro con le Ferrovie dello Stato le quali gestiscono un servizio pubblico, fra l'altro in regime di monopolio>>. Con il terzo motivo la ricorrente “principale" - denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 cod. civ." - addebita al Giudice di appello di non avere considerato che nell'ipotesi regolata dall'art. 44 del c.c.n.l. 1990/1992, si è di fronte ad una fattispecie di lavoro supplementare di esclusiva competenza negoziale, in quanto non vi è dubbio che il lavoro eccedente il normale orario previsto dal contratto non supera i limiti legali massimi per il “normale” orario di lavoro appositamente posti dalla legge per il settore ferroviario, [con la conclusione che] la contrattazione collettiva non incontra, nel caso di lavoro supplementare, il limite di una necessaria maggiorazione (ex art. 2108 cod. civ.) del compenso per lavoro supplementare rispetto al R compenso per il lavoro ordinario>>. D Con l'unico motivo del ricorso incidentale Leonardo Cuzzucoli - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ." - censura la sentenza de qua relativamente al capo in cui il Tribunale di Paola ha statuito la compensazione integrale di tutte le spese di lite, atteso che il lavoratore per conseguire il diritto 8 costituzionalmente garantito di una giusta ed equa retribuzione, è stato costretto a sostenere il costo di due gradi di giudizio, senza tener conto della fase monitoria,

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