Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 35086

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In tema di agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa", il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2021, n. 35086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35086
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

A.S. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 171/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso di liquidazione delle imposte di registro e ipotecarie emesso a seguito di revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa, avendo il contribuente, previa ristrutturazione dell'immobile acquistato e sua trasformazione da unico appartamento in tre appartamenti, ceduto due delle tre abitazioni.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva "limitato l'agevolazione prima casa alla quota di immobile rimasto in proprietà del ricorrente", sul rilievo che la vendita, sia pur parziale, dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto, senza l'acquisto di altro immobile da destinare a residenza, aveva determinato la decadenza parziale dal beneficio concesso.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione



1.1. Preliminarmente va dichiarata irricevibile l'istanza, con l'allegata documentazione, depositata da C P, qualificatosi come "procuratore speciale del ricorrente".



1.2. A tal fine, infatti, è stata infatti prodotta una procura speciale, non autenticata, al fine del deposito della documentazione ad essa allegata, rilasciata unicamente per il compimento di tale atto, in violazione quindi del principio secondo cui la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 c.p.c. può essere conferita soltanto a colui che già sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio - espressione del più generale principio del processo relativo alla non disponibilità in via negoziale del potere di stare in giudizio, per la necessità di collegamento tra diritto alla tutela giurisdizionale e affermazione della titolarità del diritto sostanziale - (cfr. Cass. SU. n. 24179/2009, Cass. nn. 16274/2015, 16388/2016).



1.3. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del soggetto, designato come rappresentante, è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.



2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata), lamentando che la CTR avrebbe dovuto riconoscere integralmente la legittimità dell'agevolazione fiscale, essendosi limitato il ricorrente ad alienare solo una parte dell'immobile, per il quale era stata concessa l'agevolazione, mantenendo all'interno del fabbricato acquistato come prima casa la proprietà di un'unità abitativa atta a soddisfare le esigenze abitative.



2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per

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