Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/2016, n. 17640

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La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/2016, n. 17640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17640
Data del deposito : 6 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

F.N CU.+U.! - 6 SET, 2016 AULA 'A' 1 7640/ 1 6 T T I R I D E T Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E S E - I L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 19245/2013 - E N O I Z SEZIONE LAVORO Cron. 17640 A R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. E T N E S E Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 17/05/2016 Dott. A MNA Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. P N D TRE Consigliere Dott. A PVANNI PATTI Dott. GIUSEPPINA LEO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19245-2013 proposto da: COMPAGNUCCI SABRINA C.F. CMPSRN65S46H876C, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati GABRIELE EUSEBI, GIAMPIERO DEL BIGIO, giusta delega in atti;
ricorrente 2016 contro 2057 BANCA DELLE MARCHE S.P.A. C.F. 01377380421, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 283/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/05/2013 R.G.N. 174/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l'Avvocato GENTILI AURELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R.G. 19245/2013 Svolgimento del processo Con sentenza n. 283/2013, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, respingeva le domande proposte da Sabrina Compagnucci nei confronti della Banca delle Marche per il pagamento delle maggiorazioni retributive per il possesso della laurea e per iscrizione agli albi professionali. La Corte richiamava, a sostegno della propria decisione, un proprio precedente conforme (sent. n. 13/2006) in causa analoga e comunque rilevava che le clausole dei contratti collettivi nazionali, secondo le quali la maggiorazione spetta nel caso in cui l'istituto di credito abbia richiesto come titolo di studio la laurea, dovevano essere interpretate nel senso che la maggiorazione competa solo ove il possesso della laurea in determinate materie sia previsto quale requisito esclusivo dello svolgimento delle mansioni, non apparendo ragionevole una diversità di trattamento retributivo per mansioni identiche quanto a difficoltà e abilità professionale effettivamente richiesta. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Compagnucci con tre motivi, assistiti da memoria;
la datrice di lavoro ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione di varie norme dei CCNL di settore, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto irragionevole ed iniquo discriminare i dipendenti laureati da quelli non laureati a fronte dello svolgimento di identiche mansioni e per avere di conseguenza affermato che la maggiorazione per il possesso della laurea competa al dipendente unicamente nei casi in cui egli venga adibito a mansioni la cui esecuzione presuppone possesso di tale titolo come "requisito esclusivo e dunque condicio sine qua non”. Il motivo è inammissibile. Al riguardo si deve premettere che la Corte di

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