Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16535

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16535
Data del deposito : 21 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. B B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G F, P S e L U P, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
GAROFALO ROSARIO (non costituito);



- intimato -


avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia-Sezione Lavoro n. 1247/01 del 21 dicembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 106/1998).
Udita la relazione della causa svolta in "Camera di consiglio" dell'8 giugno 2004 dal consigliere B B;

Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R, che ha chiesto "che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato".
RILEVATO
che il Tribunale di Pistoia (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) con la summenzionata sentenza - confermando la decisione di primo grado del Pretore di Pistoia - dichiarava "il diritto di R G all'adeguamento dell'indennità di mobilità con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati";

che contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'I.N.P.S..
CONSIDERATO
che sulla questione costituente l'oggetto del ricorso in esame questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451 (che
ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427) riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in c.i.g.s. una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali" (Cass. n. 10379/2001, Cass. n. 11108/2001, che, alla stregua del cennato incontroverso principio disatteso dal Giudice di appello, il ricorso si appalesa manifestamente fondato ex art. 375 cod. proc. civ., per cui deve essere cassata la sentenza impugnata e - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la causa deve essere decisa "nel merito" ex art. 384 (ult. alinea del primo comma) cod. proc. civ. con il rigetto dell'originaria domanda giudiziale della parte intimata;

che non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 134/1994
).

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