Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 9887

CASS
Sentenza
12 marzo 2021
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Sentenza
12 marzo 2021

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In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 9887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9887
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

09 887-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - ADRIANO IASILLO Sent. n. sez. 84/2021 UP - 26/01/2021 MICHELE BIANCHI R.G.N. 5002/2020 ROBERTO BINENTI STEFANO APRILE Relatore - ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GI US nato a [...] il [...] CU AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte: del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
del difensore di GI, in persona dell'avv. Luca BRACHI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi;
: RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 marzo 2017 con la quale US GI e DO CU sono stati giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 437 cod. pen., per avere omesso di attuare idonee cautele per prevenire gli infortuni sul lavoro, in epoca immediatamente precedente e successiva all'agosto 2012 e nell'attualità.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la concorrente responsabilità degli imputati che, nella condivisa qualità di imprenditori e datori di lavoro (CU anche di direttore dei lavori), aprivano e gestivano un cantiere edile senza rispettare alcuna disposizione antinfortunistica con riguardo ai rischi di folgorazione, di caduta, d'inciampo, di crollo e in generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impiegando, senza alcuna protezione e senza dispositivi di protezione individuale, numerosi operai, mai formati sui rischi specifici del cantiere, costretti a lavorare in condizioni pericolose e precarie, senza parapetti e cinture di sicurezza, così esponendoli a gravi rischi per la propria incolumità fisica. La responsabilità degli imputati è stata affermata sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi escussi al dibattimento (committente, dipendenti, ecc.), degli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati dai Carabinieri, dalla Polizia Municipale e dalla ASL competente, dal sequestro del cantiere, dai rilievi video- fotografici effettuati, nonché sulla base di una conversazione telefonica del 16 novembre 2012 intercorrente tra i due imputati, ritenuta utilizzabile.

2. Ricorrono, con distinti atti, US GI e DO CU, a mezzo dei rispettivi difensori avv. Luca Brachi e avv. Pier Nicola Badiali.

2.1. US GI denuncia: · la violazione della legge processuale, in riferimento agli articoli 601, 604, 605, 102 e 179 cod. proc. pen., per nullità del giudizio di appello, svoltosi in assenza della difesa e senza che l'imputato ne avesse conoscenza a causa della mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello all'imputato che risultava assistito da un difensore che aveva rinunciato al mandato. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato ricevuto dal difensore di fiducia avvocato ER il quale, però, senza informare l'imputato, lo ha trasmesso all'avvocato Stefanacci con la richiesta di provvedere alla sua revoca»; all'udienza del 2/7/2019 l'avvocato Stefanacci si faceva sostituire da altro difensore che si dichiarava verbalmente anche sostituto processuale dell'avv. ER il quale però esclude di averlo all'uopo nominato. Soltanto il 2 successivo 8 luglio 2019, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, l'avv. Stefanacci ha comunicato all'imputato la rinuncia alla difesa da parte dell'avv. ER unitamente all'informazione sull'andamento del processo. Da ciò discende l'assoluta nullità del giudizio di appello (primo e secondo motivo); la violazione della legge processuale, in riferimento agli articoli 244, 246, 354, 364 e 179 cod. proc. pen., con riguardo all'utilizzazione della nota del D.P.S.A.L. (dipartimento di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) della ASL in data 18 novembre 2013, che la Corte d'appello ha erroneamente qualificato come rappresentazione dello stato dei luoghi, trattandosi invece di un'ispezione effettuata in mancanza dell'apposito decreto del Pubblico ministero procedente e senza avere dato avviso agli indagati e ai difensori. Essendosi trattato di un vero e proprio atto d'ispezione, mancava l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sicché gli elementi acquisiti in forza di tale atto sono inutilizzabili (terzo motivo); la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione, anche - sotto il profilo del travisamento del fatto, in quanto, preso atto della nullità dell'accesso eseguito il 18 novembre 2013, nessun elemento indiziario della sussistenza del delitto di cui all'articolo 437 cod. pen. può desumersi da tale atto, come peraltro riconosciuto anche dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva escluso la gravità indiziaria per tale ipotesi di reato (quarto motivo); la violazione della legge processuale, in riferimento agli articoli 521 e 522 - cod. proc. pen., con riguardo alla data di consumazione del reato che la Corte d'appello posticipa al 18/12/2013, data di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, con conseguente nullità della sentenza per modifica dell'imputazione in quanto essa riportava il riferimento finale della consumazione del reato con l'espressione «fino all'attualità», avendo invece la Corte d'appello illegittimamente modificato la data del commesso reato (quinto motivo); - la violazione della legge processuale, in riferimento agli articoli 429 e 179 cod. proc. pen., mancando la individuazione della veste giuridica in forza della quale l'imputato è chiamato a rispondere della contestazione, oltre alla genericità della individuazione del tempus commissi delicti (sesto motivo); -· la violazione di legge, in riferimento all'articolo 437 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento del fatto, trattandosi di una fattispecie di reato proprio, addebitabile unicamente a colui il quale ricopra una 3 для specifica posizione di garanzia, mentre la Corte d'appello ha erroneamente affermato che il precetto è rivolto a chiunque, non essendo stato svolto dall'imputato alcun ruolo gestorio. Del resto, la Corte d'appello non ha tenuto conto della inattendibilità del teste Vigiani, in quanto sottoposto ad amministrazione di sostegno, che agiva sotto il controllo psicologico di un diverso soggetto che lo ha indotto a rendere le proprie dichiarazioni accusatorie, mentre l'imputato era unicamente responsabile degli affari generali dell'impresa e intratteneva unicamente rapporti commerciali con le altre imprese, i clienti, i fornitori e le banche e si occupava del settore amministrativo. Nessun elemento è stato individuato a sostegno dell'elemento psicologico, caratterizzato dal dolo, richiesto dal reato di cui si tratta, essendo piuttosto emersi: la regolare attivazione del cantiere;
l'invito alla ASL di effettuare un sopralluogo;
l'abbandono del cantiere da parte della ditta Eurocostruzioni;
la successiva riapertura del cantiere affidato alla GE.DA. Costruzioni;
l'incendio dell'ottobre 2013 con conseguente sequestro del cantiere medesimo (settimo motivo); - la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione, anche per travisamento, essendo emersa la piena regolarità del cantiere nell'ambito dei controlli effettuati nell'agosto 2012, mentre ciò che è emerso nel novembre 2013 attiene a una diversa fase di conduzione del cantiere alla quale è estraneo l'imputato (ottavo motivo).

2.1.1. In data 11 gennaio 2021 il difensore di GI faceva pervenire tramite PEC istanza di trattazione in pubblica udienza e motivi nuovi con i quali ulteriormente deduceva: l'incolpevole mancata conoscenza del processo di appello a causa dell'errata notificazione dell'avviso di fissazione, ribadendo gli errori compiuti dai difensori e dal giudice di secondo grado;
-la intervenuta prescrizione;
- l'inutilizzabilità dell'atto di ispezione, anche perché non applicabile il d.lgs. n. 81 del 2008, mancando la presenza di operai in cantiere all'atto dell'accesso; -· l'inutilizzabilità del verbale 14/7/2014 perché compiuto dopo la chiusura delle indagini preliminari avvenuta il 25/7/2014; - l'estraneità dell'imputato che non rivestiva funzioni in tema di prevenzione infortuni. 4 2.2. CU DO denuncia la violazione della legge processuale, in relazione agli articoli 270 e 271 cod. proc. pen., per essere state utilizzate, a fondamento della responsabilità, delle intercettazioni telefoniche per un reato, quello di cui all'articolo 437 cod. pen., in relazione al quale esse non erano né autorizzate né ammissibili.

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