Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/04/2023, n. 10231

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/04/2023, n. 10231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10231
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32150/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
–ricorrente –

contro

Dell’Oso Claudio -intimato- Oggetto: trattamento pensionistico fondo COMIT –Rimborso Irpef 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche, Ancona, n. 738/04/2021, pronunciata il 25 maggio 2021 e depositata il 22 giugno 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: M M F;

RILEVATO

1.Il contribuente Claudio Dell’Oso adiva il giudice di prossimità impugnando il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso del 21.12.2008 diretta ad ottenere il rimborso Iperf relativo all’erogazione in forma capitale del trattamento pensionistico previsto dal fondo Comit. Sosteneva che la liquidazione dell’Irpef operata dal Fondo per l’anno 2006 fosse erronea e, in particolare, che il sostituto di imposta, nell'effettuare le ritenute fiscali di cui all’art. 17, co. 1, TUIR, non aveva tenuto conto dell’art. 17, co. 2, TUIR, secondo cui l'imponibile era costituito dall'ammontare complessivo del percetto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1. 2.La decisione della CTP , secondo cui l’istanza era stata depositata tardivamente, veniva riformata dalla CTR. In particolare, il Giudice d’appello riteneva fondata la domanda di rimborso in ragione del fatto sostanziale per cui le somme versate ai fini contributivi dovevano essere versate dal contribuente, non aderendo alla tesi dell’Ufficio secondo cui erano onere di quest’ultimo dimostrare di avervi effettivamente provveduto.

3.Invoca la cassazione della sentenza impugnata l’Amministrazione finanziaria che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO

1.Con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 2, e 48, co. 2, 2 lett. a) TUIR vigente ratione temporis (attualmente 19 e 51 Tuir) in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado erroneamente 45– 32150 - 2021 – 14/03 /2023 MMF ritenuto che fosse accertato l’onere a carico del contribuente di dover versare le somme dovute ai fini contributivi, senza accertarsi che vi avesse anche effettivamente provveduto. Soggiunge che, quand’anche detto profilo non fosse condiviso, in ogni caso la sentenza sarebbe illegittima giacché solo i contributi versati in ottemperanza alla legge concorrono a formare il reddito e tra questi non rientrerebbero quelli di cui è causa essendo versati nel fondo di previdenza in forza di una convenzione tra le parti.
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