Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2005, n. 19320
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Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. L G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato A F, difeso dall'avvocato M G, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA U.S.L./1 - LECCE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 512/01 della Corte d'Appello di LECCE, prima sezione civile, emessa il 28/06/01, depositata il 29/09/01, R.G. 145/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/05 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Il Presidente del Tribunale di Lecce ingiungeva alla USL LE 1 il pagamento della somma di L. 207.321.572, oltre accessori e spese, in favore di B F. La USL LE 1 proponeva opposizione deducendo la irregolarità di alcune fatture per un ammontare di L. 102.028.793.=, l'infondatezza della pretesa degli interessi per L. 63.052.999 ed il pagamento della somma restante.
Il Tribunale con sentenza 4.2.1995 dichiarava inammissibile l'opposizione sul rilievo della mancata produzione della copia notificata del decreto e, comunque, della prova del rispetto del termine ad opponendum.
Con atto del 20.3.1996 l'Azienda USL LE 1, subentrata alla USL LE 1, proponeva appello producendo copia del decreto opposto e contestando le forniture di cui alle fatture, nonché la misura ed il saggio degli interessi pretesi da controparte, concludeva per la revoca del decreto.
La Corte territoriale revocava il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Lecce il 27.10.1984 e condannava l'appellante al pagamento, in favore del B, a) della somma di L. 148.000, rivalutata periodicamente secondo gli indici ISTAT fino alla decisione della Corte con gli interessi legali dal 14.11.1984 al saldo, b) degli interessi legali sulla somma di L. 126.174.182, = rivalutata periodicamente secondo gli indici annui medi ISTAT fino al 6.10.1986, dal 18.1.1984 al 6.10.1986, c) degli interessi legali dal 7.10.1986 fino al soddisfo sugli interessi di cui ai precedenti punti a) e b).
Ricorreva per Cassazione B con un unico motivo per tre profili. Non resisteva l'Azienda.
Depositava memoria B.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ad un unico motivo e cioè violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.;art. 1219, 1223 e 1283 c.c.), distinto in tre profili.