Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2022, n. 17853

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2022, n. 17853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17853
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LI IN, nata a [...] il [...] 2. AN NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18 dicembre 2020 emessa della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile costituita, avv. Antonello Madeo, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio;
uditi l'avvocato Maurizio Giannone, difensore di NI AN, e l'avvocato Mauro D'Antonio, in sostituzione dell'avvocato Saverio Cosi, difensore di NI AN e IN LI, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Gli avvocati IN LI e NI AN sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma in quanto imputati del delitto di cui agli artt. 110, 117, 81, secondo comma, 61 n. 2, 380 cod. pen., commesso in Roma sino al febbraio del 2013, (capo a) e del delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 61 n. 11 e 640 cod. pen. (capo b). Al capo a) dell'imputazione si contesta agli imputati, in concorso tra loro e con l'assistente dello studio legale IN AZ, con rapporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il reato di cui al capo b) della rubrica, nella loro qualità di legali, di essersi resi infedeli ai loro doveri professionali e, in particolare: - avendo indotto il loro cliente PP OL a rifiutare il risarcimento di euro 11.992,05 dovuto da parte della Nord Italia Assicurazioni S.p.a. e, dunque, ad azionare vari procedimenti (atto di precetto del 21 novembre 2002, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23105/07) nei confronti della compagnia di assicurazione, avevano determinato l'insorgenza di crediti dell'assicurazione stessa per spese legali e interessi che portavano al pignoramento del conto corrente del OL per spese legali relative a un giudizio intentato dalla LI senza la necessaria procura e all'esito dei quali era risultato soccombente;
- avendo proposto un'opposizione avverso l'ordinanza col quale il giudice aveva dichiarato l'azione esecutiva nei confronti della AR Assicurazioni (ex Nord Italia Assicurazioni S.p.a.) improcedibile per difetto di procura, che comportava la condanna del OL al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro a 1800,00 oltre Iva e CPA;
- con ciò arrecando nocumento al OL, consistito in continui esborsi per procedimenti giudiziari non autorizzati per spese legali, interessi e spese di esecuzione, fatti commessi in Roma sino al febbraio 2013. Al capo b) si contesta agli imputati, nella qualità e con i ruoli indicati al capo a) della rubrica, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti anche nelle condotte indicate al capo a), di avere indotto in errore PP OL in ordine al pagamento delle spese legali nei procedimenti contro la AR Assicurazioni e in particolare nel pagamento di euro 2.900 quando per la medesima attività erano stati già liquidati dalla AR euro 4.363,71 in favore dell'avvocato NI AN, conseguendo così ingiusto profitto con altrui danno, fatto aggravato dall'essere stato commesso con abuso di prestazione d'opera;
fatto commesso in Roma il 2 marzo 2009.2. Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado: - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IN LI, NI AN e IN AZ in ordine al reato loro ascritto in concorso al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione;
- ha dichiarato IN LI, NI AN e IN AZ colpevoli del reato loro ascritto al capo a) della rubrica e ha condannato la LI e lo AN alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro ottocento di multa ciascuno e la AZ alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
- ha dichiarato la LI e lo AN interdetti dall'esercizio della professione forense per l'intera durata della pena;
- ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita PP OL, oltre che al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa.

3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2018, appellata dagli imputati: - ha assolto IN AZ dai reati alla medesima ascritti per non aver commesso il fatto;
- ha ridotto la pena inflitta a IN LI e a NI AN in quella sospesa di un anno e sei mesi di reclusione;
- ha determinato nella stessa durata la pena accessoria agli stessi applicata;
- ha condannato gli imputati al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita.

4. Gli avv.ti Maurizio Giannone e Saverio Cosi nell'interesse degli imputati, con ricorsi distinti, impugnano tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.

4.1. L'avv. Maurizio Giannone deduce tre motivi e, segnatamente: - la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza con riferimento al delitto di infedele patrocinio;
- il vizio di motivazione in relazione alla decisione del Tribunale di dichiarare la prescrizione del delitto di truffa senza valutare nel merito la sussistenza del reato, al fine di pervenire ad una pronunzia assolutoria;
- la violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della prescrizione del delitto di infedele patrocinio.

4.2. L'avv. Saverio Cosi con il proprio ricorso deduce tre motivi e, segnatamente: - «la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto conseguente ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche vincolanti per il giudice penale»;
- «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli att. 257 e 158 cod. pen.»;
- «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) con riferimento all'art. 640 cod. pen.».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi negli stessi dedotti sono

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