Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2015, n. 17286
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 st.lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nella specie, l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle cd. di protezione poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore, sicché è rilevabile d'ufficio.
Sul provvedimento
Testo completo
T T I R I D F 17286.1 5 Ţ N E S E - AULA 'A' I L Fate.u.+Segnalaz. L 28 AGO. 2015 O B ULTERIORe importo E T N E c. u. S E procediments - Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA E N O I Z disciplinere A R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R. G. N. 12785/2014 T N E S Cron. 17286 E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 16/04/2015Dott. FEDERICO ROSELLI Consigliere PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12785-2014 proposto da: A.M.A.C.O. S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA COSENTINA P. I. 00179160783, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato STANISLAO DE 2015 SANTIS, giusta delega in atti;
1682 ricorrente
contro
PRRNMR49$50D086J, GA PE AN MA C. F. [...], GA SC LL C.F. [...], GA IT C.F. C.F. [...], tutte nella qualità di eredi di GA EO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA Q. MAJORANA 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO, rappresentate e difese dall'avvocato TO LE PERA, giusta delega in atti;
- controricorrenti H avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/02/2014 r.g.n. 477/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MAN;
udito l'Avvocato DE SANTIS STANISLAO;
udito l'Avvocato BORRELLI ACHILLE per delega LE PERA TO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri. 3 R.G. n. 12785/14 Ud. 16.4.15 AMACO S.p.A. c. Perri + 3 Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 27.2.14 la Corte d'appello di Potenza, pronunciando in sede di rinvio dopo che questa S.C., con sentenza n. 5551/13, aveva cassato la sentenza 7.6.11 della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato l'annullamento del provvedimento di esonero dal servizio di TE EL emesso da A.M.A.C.O. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area Cosentina, - rigettava l'appello della società contro la pronuncia di primo grado che tale esonero aveva invalidato. Statuivano i giudici di rinvio che non era mai intervenuta la decisione da parte del Consiglio di disciplina cui aveva fatto ricorso il lavoratore, ricorso avente efficacia sospensiva della sanzione disciplinare ipotizzata in sede di cd. opinamento nel corso dell'iter disciplinare regolato dall'art. 53 r.d. n. 148/31. -Azienda per la Per la cassazione della sentenza ricorre A.M.A.C.O. S.p.A. Mobilità nell'Area Cosentina, affidandosi a tre motivi. Gli eredi di TE EL (nelle more deceduto) resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 383, 384 co. 2° e 394 c.p.c. per avere la sentenza impugnata rilevato d'ufficio un motivo di illegittimità (rectius: di nullità) del licenziamento mai dedotto nell'atto introduttivo di lite, consistente nell'essere mancata la pronuncia del Consiglio di disciplina sull'ipotesi di sanzione disciplinare formulata in sede di cd. opinamento ai sensi dell'art. 53 r.d. n. 148/31. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all'orientamento da ultimo espresso dalle S.U. di questa S.C. (v. sentenza n. 26242/14), secondo cui il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali emergenti ex actis si estende (contrariamente a quanto affermato da Cass. S.U. n. 14828/12) anche alle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la