Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2016, n. 2201

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La questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2016, n. 2201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2201
Data del deposito : 4 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

i 2201/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione fallimento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28398/2013 SEZIONI UNITE CIVILI 2.2201 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. - Dott. RENATO RORDORF Ud. 12/01/2016 Dott. G AO Presidente Sezione - PU Dott. M MERITA CHIARINI - Presidente Sezione - CI. Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rel. Consigliere Dott. A D - Consigliere Dott. S P - Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA Dott. LUIGI A SO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28398-2013 proposto da: VISION OFICIAL, UNIPESSOAL LDA, in persona del legale 2016 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 11 in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato R V, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA GUERRIERI, A F, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

CLARIS FACTOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato B G, che la rappresenta e M C, perdifende unitamente all'avvocato delega in calce al controricorso;
AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 26, presso lo STUDIO LEGALE TOSATO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO, per delega in calce al controricorso;
controricorrenti - nonchè

contro

ALDO ROCCO SALERNO nella qualità di Curatore del Fallimento Visual Office s.r.l.;
- intimato avverso la sentenza n. 1937/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
uditi gli avvocati Roberto CATALANO per delega dell'avvocato Benedetto Gargani, Giulio Raffaele IPPOLITO;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del in persona del Sostituto Procuratore PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per ricorso. diffic Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 4.11.2013) la Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla società "Vision Official Unipessoal LDA" (già "Visual Office s.r.l.") contro la sentenza del Tribunale di Modena che ne aveva dichiarato il fallimento pronunciando su istanze presentate dai creditori (il 30.10.2012 e il 5.11.2012) dopo il trasferimento 21.6.2012 ma all'estero della società debitrice (avvenuto il ritenuto fittizio). ha ritenuto Per quanto ancora interessa, la corte territoriale infondato il motivo di reclamo con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 15 1. fall. evidenziando che dalla documentazione prodotta risultava che non ove la era stata mai iscritta nel registro imprese in Italia società era operante ed al cui regime giuridico era sottoposta sino all'atto del trasferimento all'estero della sede - una delibera assembleare di revoca dell'amministratore della società e di nomina di nuovo amministratore, intervenuta contestualmente al trasferimento all'estero. Pertanto, la notifica dell'istanza di fallimento al soggetto che risultava legale rappresentante della società (come pure del resto la notifica eseguita all'estero, ai sensi del regolamento Cee 1393/2007, presso l'indirizzo indicato dalla stessa società, in realtà rimasta senza esito: n.d. r.) all'atto della proposizione dell'istanza di fallimento era stata eseguita correttamente ed il contraddittorio tra le parti ritualmente instaurato. Quanto al dedotto difetto di giurisdizione del Giudice adito, la corte di merito ha evidenziato che le circostanze indicate dalla società dichiarata fallita al fine di sostenere l'effettivo trasferimento

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