Cass. civ., sez. I, sentenza 27/11/2003, n. 18113
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società di capitali scelto, salva l'inderogabilità delle norme che fissano le regole fondamentali del tipo, tra queste di quella recata dall'art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella Srl, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, secondo un principio concernente anche la società consortile Rl costituita per l'esecuzione di opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, caratterizzata da peculiarità che non giustificano la deroga della regola della limitazione della responsabilità; in contrario, non rileva che il beneficio della limitazione della responsabilità presuppone, di regola, una elevato grado di separazione tra soci e società, sia in quanto l'introduzione nel nostro ordinamento della società unipersonale a Rl dimostra che il riconoscimento del beneficio della limitazione della responsabilità è frutto di scelte di politica legislativa piuttosto che di detta circostanza, sia in quanto, proprio in materia di appalti pubblici, il carattere eccezionale della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi è dimostrato dal fatto che essa è stata inizialmente prevista esclusivamente nei confronti dell'ente appaltante (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991) e, successivamente, è stata estesa nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori dall'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994, con norma che non ha efficacia retroattiva (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società consortile Rl, appaltatrice di lavori pubblici, e dei soci su istanza di due fornitori in riferimento a contratti ai quali, "ratione temporis", era inapplicabile l'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994 ed il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, Srl), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella Srl., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497, secondo comma cod. civ.,- con conseguente inapplicabilità alla società consortile Rl dell'art. 2615, secondo comma, cod. civ. - che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio - salvo che la responsabilità dei consorziati consortile sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile Rl appaltatrice di lavori pubblici (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994) (Fattispecie alla quale 'ratione temporis' non era applicabile la disciplina stabilita dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
METALMECCANICA FRACASSO SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato G P, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, E B, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TESSAROLO COMM. GIUSEPPE S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso l'avvocato P C, che lo rappresenta e difenda unitamente all'avvocato M C, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BCELLI 27, presso l'avvocato G C, che lo rappresenta e difendo unitamente agli avvocati L R, F C, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 293/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21 febbraio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 8 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato Galgano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Mancini per delega dell'Avvocato Carbone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente Aola Costruzioni Generali l'avv. Cevolotto che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di Nuova Meccanica Duemme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Aola Costruzioni Generali s.p.a. e Tessarolo Comm. Giuseppe s.r.l. (in prosieguo denominate per brevità, rispettivamente, Aola e Tessarolo) unitamente ad una terza società, Co.ma.pre. s.p.a. dettero vita ad un'associazione temporanea d'imprese cui, in data 6 agosto 1993, l'A.N.A.S. appaltò l'esecuzione di lavori pubblici nel territorio di Castelfranco Veneto. Per l'espletamento dell'incarico le società aggiudicatarie dell'appalto costituirono una società consortile a responsabilità limitata, denominata Castellana s.c.a r.l., la quale commissionò la fornitura di lamiere alle società Metalmeccanica F s.p.a. e Nuova Meccanica Duemme s.r.l. (in prosieguo indicate solo come F e Duemme).
La Castellana non provvide però al pagamento del prezzo delle forniture anzidette e rimane quindi debitrice della F per L. 215.876.526 e della Duemme per L. 52.057.207. Per tali importi, su richiesta delle due creditrici, il presidente del Tribunale di Verona emise un decreto ingiuntivo nei confronti delle società Aola e Tessarolo, quali coobbligate in solido (oltre che con l'altra consorziata Co.ma.pre.) con la consortile Castellana, frattanto fallita.
L'opposizione proposta dalle ingiunte fu respinta col Tribunale veronese, la cui decisione venne però poi integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con sentenza emessa il 21 febbraio 2001, revocò il decreto ingiuntivo. Osservò infatti la corte veneziana - per quanto in questa sede ancora interessa - che alla fattispecie in esame non era applicabile, "ratione temporis", la disposizione dell'art. 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in forza della quale gli assuntori di
opere pubbliche, associati o consorziati, rispondono in solido nei confronti dell'amministrazione committente, della imprese subappaltanti e dei fornitori. Quanto, invece, alla disciplina dettata per i consorzi dall'art. 2615 c.c., la Corte rilevò che la obbligazioni in questione erano state assunte dal consorzio non già per conto di singoli consorziati, bensì nell'interesse di tutti i partecipanti al consorzio: donde l'inapplicabilità della norma dettata dal secondo comma dell'articolo citato, solo in base alla quale sarebbe stato possibile imputare i debiti in questione direttamente alla società opponenti. Possibilità da escludere, inoltre, anche in considerazione della specifica forma societaria adottata per la costituzione del consorzio e della conseguente limitazione di responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata, che non trovava smentita neppure nelle clausole del relativo statuto sulla quali non era dato fondare alcuna ipotesi di responsabilità esterna dei soci verso i terzi creditori della società.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la sola F, prospettando due articolati motivi di censura.
Resistono con separati controricorsi la Tessarolo e la Aola. La ricorrente F e la controricorrente Aola hanno depositato successiva memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Procuratore generale ha preliminarmente eccepito la non integrità del contraddittorio, giacché il ricorso per Cassazione non è stato notificato anche alla società Duemme, che aveva partecipato ad entrambi i precedenti gradi di marito (sia pur rimanendo contumace in appello). Ha perciò chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire l'integrazione del contraddittorio. Il collegio non ritiene, tuttavia, di dover accedere a tale richiesta.
La situazione in esame è caratterizzata dall'esistenza originaria di più creditori, per somme diverse inerenti a distinti rapporti di fornitura di merci, i quali hanno fatto valere congiuntamente le loro richiesta nei confronti di pretesi condebitori in solido. Si tratta, dunque, di un cumulo (soggettivo) di domande, tra loro oggettivamente connesse solo per comunanza di questioni, che sicuramente non genera un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale necessario, perché non presuppone una situazione giuridica unica, indivisibile e comune a più soggetti, e neppure una dipendenza di cause, non essendo tra esse ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità o di alternatività. Va del pari escluso che la necessità del litisconsorzio possa qui dipendere da ragioni di ordine processuale, ossia dal mero fatto che l'impugnata sentenza ha riguardato entrambe le domande originariamente cumulate nel medesimo processo. Di litisconsorzio processuale si può parlare solo qualora la mancata partecipazione al giudizio di Cassazione di tutte le parti del giudizio di merito determini il rischio di un contrasto di giudicati;ma questo, a propria volta, postula che tra i diversi rapporti intrecciati nelle fasi processuali precedenti (facenti capo a soggetti distinti), sussista un nesso tale per cui, se anche non sia configurabile un vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, appaiano comunque logicamente inammissibili due pronunce conclusivo che potrebbero essere di tenore opposto. Ciò che, viceversa, non può mai darai quando tra detti rapporti altro non vi sia che un nesso di connessione impropria, derivante solo dall'identità delle questioni dibattuta. In tale situazione, come non sarebbe precluso al giudice di disporre la separazione delle cause, e come ben potrebbe accadere che una delle parti rinunci alla prosecuzione del giudizio senza incidere sull'ulteriore svolgimento del medesimo giudizio per quel che riguarda il suo litisconsorte facoltativo, così dove ammettersi che quella parte possa non impugnare la sentenza ad essa sfavorevole senza che il gravame autonomamente proposto dal litisconsorte la coinvolga immancabilmente anche nel successivo grado di giudizio. Si verte, insomma, in una situazione di cause scindibili e non tra loro dipendenti (riconducibile alla previsione dell'art. 332 c.p.c.), le quali perciò conservano anche in sede d'impugnazione la loro autonomia: con la conseguenza che, essendo stato il ricorso per cassazione proposto dalla sola società F ed essendo invoca ormai passata in giudicato la sentenza emessa nei confronti della società Duemme, quest'ultima non ha titolo per essere evocata nel presente giudizio di legittimità.
Si può perciò senz'altro procedere all'esame del ricorso. 2) La questione su cui questa corte è chiamata a pronunciarsi si riassume nell'interrogativo se i soci di una società consortile a responsabilità limitata, costituita al fine di dare esecuzione a lavori pubblici presi in appalto dai consorziati (come consentito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 406 del 1991), siano o meno tenuti, in solido con detta società, all'adempimento delle obbligazioni che quest'ultima abbia assunto nei confronti di terzi fornitori al fine di realizzare lo scopo consortile per cui è stata costituita. Il giudice d'appello, come s'è accennato in narrativa, ha dato nel caso in esame risposta negativa, ad ha fondato siffatta risposta su argomentazioni diverse, che in ordine logico si possono sintetizzare come segue:
a) non è qui applicabile la disciplina speciale dettata per gli appalti di opere pubbliche dalla legge n. 109 del 1994 (il cui art. 13, comma 2, espressamente contempla la responsabilità solidale delle imprese consorziate nei confronti dei fornitori), perché successiva ai fatti di causa e priva di valore retroattivo;
b) la realizzazione delle finalità consortili mediante il ricorso alla costituzione di una società di capitali, a norma dell'art. 2615 ter c.c., impone di rispettare le regole propria del tipo societario
prescelto, in forza delle quali è escluso che i soci di una società a responsabilità limitata siano chiamati a rispondere in proprio nei confronti dei creditori della società, potendosi solo prevedere obblighi statutari di versamento di contributi in denaro accedenti il conferimento originario (obblighi effettivamente contemplati nello statuto della società Castellana) che impegnano però i soci soltanto nei riguardi della medesima società (e che, nel caso in esame, cono stati puntualmente adempiuti);
c) anche astraendo dalla normativa connessa al tipo societario prescelto per realizzare le finalità consortili, e volendo invece fare riferimento alle regole dettate in generale per i consorzi con attività esterna, non è ravvisabile nella specie una responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni assunto per loro conto dagli organi del consorzio, ai sensi dell'art. 2615 c.c., comma 2, giacché le predette obbligazioni sono sorte per
far fronte ai bisogni della totalità dai consorziati, onde i corrispondenti crediti dei terzi possono esser fatti valere solo sul fondo consortile in base al disposto del primo comma dell'articolo citato.
3) I motivi di ricorso prospettati dalla. F investono in vario modo i tre punti sopra richiamati della decisione impugnata. Converrà esaminarli tenendo forza l'ordine logico della questioni, ma si può sin d'ora anticipare che il profilo indicato "sub" c) è destinato a perdere rilevanza alla luce di quanto si dirà in merito agli altri due punti.
È anche opportuno preliminarmente avvertire che tutti i riferimenti che in seguito saranno fatti ad articoli del codice civile in materia societaria prescindono dalle modifiche che a tali articoli sono stato apportate dal recente D.Lgs. n. 6 del 2003, per l'ovvia ragione che la fattispecie in esame è anteriore a tali modifiche e non ne è quindi in alcun modo interessata.