Cass. pen., sez. II, ordinanza 27/02/2020, n. 07866

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, ordinanza 27/02/2020, n. 07866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07866
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO PAOLO nato a AVERSA il 04/11/1994 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere M P;
12-45906/2019

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen. ed all'art. 129 cod. proc. pen.) per avere la Corte omesso ogni dovuta motivazione in ordine alla mancanza di cause evidenti di proscioglimento dell'imputato e per aver negato la massima estensione diminuente alle circostanze generiche, pur riconosciute in giudizio di equivalenza, come richiesto dalle parti in sede di concordato. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti;
determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01;
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01;
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti la misura della pena ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti da calcolare nella massima estensione diminuente (l'an della responsabilità penale per i fatti così qualificati in imputazione non era oggetto già ab origine dei motivi di gravame), con indicazione del 12-45906/2019 quantum. della sanzione "proposta" e la misura del bilanciamento delle circostanze, ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto sia le ragioni del proscioglimento nel merito, che il giudizio di valenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, che infine la misura della sanzione concordata con il pubblico ministero.
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