Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/11/2018, n. 28451
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5212-2014 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato P M, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro LUCENTINI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato F C, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 9153/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2013 R.G.N. 5982/2008. R.G. 5212/2014 RILEVATO CHE 1. L'arch. S L, premesso di avere prestato servizio presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi (D.C.S.I.) dell'INPDAP con inquadramento nella posizione ordinamentale C e di avere svolto in via continuativa dal 31 maggio 2000 al 10 febbraio 2005 mansioni dirigenziali di reggenza dell'Ufficio IV Area Sviluppo e Manutenzione Applicativi della D.C.S.I., funzioni conferitegli con determinazione n. 69 del 31 maggio 2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I., confermata con il successivo ordine di servizio n. 12 del 6 giugno 2000, adiva il Giudice del lavoro di Roma per il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione corrispondente alla citata qualifica superiore, con condanna dell'Inpdap al pagamento delle relative differenze retributive. 2. La domanda veniva accolta dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma (sent. n. 9153/12, depositata il 18.2.2013), che rigettava l'appello proposto dall'Inps, quale successore ex lege dell'Inpdap, sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti. 2.1. Con determinazione del Dirigente Generale dell'Area n. 69/2000 erano state assegnate le reggenze degli uffici della Direzione Centrale Sistemi informativi - Area Sviluppo e Manutenzione Applicativi e precisamente gli incarichi relativi ad "otto uffici dotati di autonomia operativa". Con tale determinazione dell'Amministrazione aveva provveduto, per esigenze organizzative, ad una ristrutturazione dell'Area suddetta, istituendo otto uffici dirigenziali e, in ragione della carenza di figure dirigenziali con specifiche competenze tecniche, aveva provveduto al conferimento della reggenza di sei degli otto uffici ad esperti di informatica inquadrati nella posizione C, assegnando la reggenza dell'Ufficio IV all'arch. L. L'incarico era stato confermato con successivo ordine di servizio n. 12 del 6 giugno 2000, in cui si ribadiva il conferimento della reggenza con funzione di coordinamento di processo. La prova testimoniale aveva confermato lo svolgimento di funzioni di reggenza. Non poteva essere accolta la tesi dell'Inps secondo cui il dipendente era assegnato alla "reggenza di un progetto", poiché il ricorrente era stato preposto alla "reggenza di un ufficio, avente quale obiettivo la realizzazione di un determinato progetto organizzativo dell'amministrazione". 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese il L con controricorso. 4. La presente causa è stata trattata all'udienza odierna, in cui sono state esaminate altre cause, diversamente decise della medesima Corte territoriale, vertenti sulla medesima questione di diritto. CONSIDERATO CHER.G. 5212/2014 1. Con unico motivo di ricorso l'Inps, quale successore ex lege del'INPDAP, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed in particolare agli articoli 2,4, 27 D.Lgs. n. 165/01, nonché degli artt. 1362 e segg. c.c., anche con riferimento all'allegato A - Declaratorie delle Aree del CCNL 1998/2001 Enti Pubblici non Economici (Area C/C4) e all'allegato B1 - Profili professionali nel sistema di organizzazione dell'INPDAP del CCIE INPDAP 1999/2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU, censura la sentenza per erronea interpretazione della determinazione n. 69 del 31 maggio 2000. Sostiene che dal contenuto del provvedimento emerge testualmente solo l'istituzione di uffici con una propria autonomia operativa, originata dalla sopravvenuta mancanza dell'attività di coordinamento di tutta l'Area dirigenziale del dirigente trasferito e dalla carenza nella D.C.S.I. di figure dirigenziali;che a tali uffici erano stati attribuiti precedenti "progetti";che in tale contesto al L, esperto di informatica, era stata attribuita la titolarità dell'Ufficio IV, che si occupava dei progetti specificamente previsti nella determinazione n. 69/2000;che a tale determinazione aveva fatto seguito l'ordine di servizio n. 12/2000, riguardante entrambe le Aree di cui era composta la D.C.S.I. (Area Sviluppo e Manutenzione delle Applicazioni e Area Gestione e Produzione) e che, in ordine alla prima Area (che rileva nel presente giudizio), risultando vacante la figura di coordinamento, permaneva il riferimento ai "progetti facenti capo all'Area" nella consistenza di otto uffici.
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