Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/1964, n. 2106

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Presupposto necessario ed indispensabile per la proposizione della domanda di legittimazione, da parte del figlio naturale, dopo la morte del genitore, ai sensi dell'art. 285 cod.civ., e l'esistenza di un testamento o di un atto pubblico nel quale il genitore naturale abbia manifestata la volonta, espressa in modo positivo e non equivoco, di legittimare il figlio naturale.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/1964, n. 2106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2106
Data del deposito : 27 luglio 1964

Testo completo

Presupposto necessario ed indispensabile per la proposizione della domanda di legittimazione, da parte del figlio naturale, dopo la morte del genitore, ai sensi dell'art. 285 cod.civ., e l'esistenza di un testamento o di un atto pubblico nel quale il genitore naturale abbia manifestata la volonta, espressa in modo positivo e non equivoco, di legittimare il figlio naturale.*