Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08558
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da G O, nato in Moldavia il 17/07/1984 avverso la sentenza del 08/06/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G F R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021, il Gip del Tribunale di Verona ha condannato G O, quale datore di lavoro e amministratore unico della MTB soc. coop., alla pena dell'ammenda di euro 8.000 in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 55, comma 5, lett. e) e d), nonché 87, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti. 2.1. Con il secondo motivo, si lamenta la ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994 e 15 d.lgs. 124/2004 per il mancato completamento dell'iter amministrativo preliminare rispetto alla contestazione dell'illecito penale, non avendo egli ricevuto l'invito a sanare gli illeciti, trasmesso dall'organo di vigilanza a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica della società cooperativa.
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